05/12/2011
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Due sono le forme di garanzia costituzionale:
· Il procedimento di revisione costituzionale
· La giustizia costituzionale.
Mentre la revisione costituzionale assicura che le decisioni sulle regole
costituzionale siano prese seguendo procedimenti aggravati di
deliberazione, la giustizia costituzionale individua la funzione volta ad
assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la
risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla
legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di
organi e soggetti costituzionali.
I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono:
· Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il profilo
formale( conformità al procedimento di adozione dell’atto), sia sotto
il profilo sostanziale (conformità al dettato costituzionale).
· La risoluzione delle controversie tra i diversi organi o soggetti che
operano nell’ordinamento costituzionale.
· La tutela dei diritti fondamentali.
Fra i sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità distinguiamo:
· Il sistema diffuso, in cui la funzione di giustizia costituzionale è
affidata a tutti gli organi giudiziari. Un esempio potrebbe essere il
modello vigente negli USA, in cui il potere giudiziario ha una
struttura piramidale al cui vertice è allocata la Corte suprema a cui
spetta l’ultima parola sulla costituzionalità delle leggi.
· Il sistema accentrato, in cui il controllo di costituzionalità è affidato
ad un unico tribunale costituzionale che decide sulla costituzionalità
delle leggi in via definitiva espugnando dall’ordinamento le norme
incompatibili.
La Costituzione italiana si basa su un sistema misto, con l’istituzione di una
Corte Costituzionale (sistema accentrato) e la possibilità a tutti i giudici di
attivare il giudizio di costituzionalità (sistema diffuso).
Art. 134 Cost.
La Corte Costituzionale giudica:
ü Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni
ü Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra
lo Stato e le regioni e tra regioni
ü Sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il
Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento e attentato
alla Costituzione
ü Sull’ammissibilità delle richieste di Referendum abrogativo.
Art 135 Cost.
La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo dalle loro funzioni, tra i professori ordinari ei università e gli
avvocati dopo 20 anni d’esercizio.
I loro mandato dura nove anni dalla data del giuramento e cessa senza
prorogatio, ovvero essi non sono rieleggibili.
I componenti della Corte nominano il Presidente che rimane in carica per
tre anni ed è rieleggibile.
La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra carica
indicata dalla legge (es. con quella di parlamentare). Inoltre gli stessi
giudici godono delle stesse immunità riconosciute ai parlamentari.
Nel nostro sistema sono sottoposti a controllo della Corte Costituzionale
esclusivamente gli atti normativi primari. Quindi oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale sono:
Ø Le leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale in quanto
sono tenute a rispettare le norme costituzionali sul procedimento di
adozione stabilite all’art. 138.
Ø Le leggi ordinarie dello Stato, leggi regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Ø Atti aventi forza di legge; decreti legge e decreti legislativi, in questo
caso la sindacabilità effettiva dei decreti leggi visto la loro
provvisoria vigenza, è subordinata alla possibilità che la pronuncia
della Corte intervenga prima della conversione in legge.
Ø La Corte ha escluso la sindacabilità dei regolamenti parlamentari in
quanto espressione della posizione autonoma del Parlamento, ma ha
ammesso la possibilità di sindacare le leggi eventualmente
approvate in violazione di norme dei regolamenti parlamentari.
Un atto normativo può essere costituzionalmente illegittimo quando
presenta:
o Vizi formali, cioè quanto l’atto non rispetta le regole che ne
disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di
pubblicazione,
o Vizi sostanziali, quando il suo oggetto non rispetta l’ambito
materiale di competenza assegnato da una o più norme costituzionali.
Inoltre la Costituzione prevede un controllo in via diretta e un controllo in
via indiretta (o in via accidentale) a seconda che sia consentito ai soggetti
legittimati a farlo di impugnare direttamente o indirettamente (solo con
certi ambiti e condizioni) gli atti che assumono contrasti con la
Costituzione.
Nel primo caso il giudizio diretto si apre direttamente mediante:
· Il ricorso dello Stato contro leggi regionali
· Il ricorso della Regione contro leggi e atti aventi forza di legge
dello Stato o contro leggi di altre regioni.
L’azione di governo richiede la delibera del Consiglio dei ministri a cui
segue l’iniziativa del presidente del consiglio, mentre per la regione è
necessaria una delibera della giunta regionale.
La Costituzione accanto all’impugnazione diretta prevede anche il giudizio
in via incidentale, ovvero quando la questione di legittimità costituzionale
sorge nel corso di un giudizio, cioè il controllo della Corte presuppone un
giudizio pendente innanzi ad una qualsiasi autorità giurisdizionale.
La questione di legittimità può essere:
o sollevata su istanza di una delle parti del giudizio
o rilevata d’ufficio da parte dello stesso giudice innanzi al quale
pende il giudizio principale.
E’ necessario affinché si possa accedere al giudizio della Corte che il
giudice a quo (giudice a cui è riconosciuta la possibilità di sollevare la
questione di costituzionalità innanzi alla Corte) accerti l’esistenza di due
fondamentali condizioni:
· la rilevanza della questione di costituzionalità,
· e la non manifestata infondatezza della questione.
Qualora il giudice non rileva l’esistenza delle due condizione di
ammissibilità, respinge la questione di illegittimità costituzionale per
irrilevanza o per manifestata infondatezza.
Viceversa il giudice a quo sospende il giudizio e provvede a notificare
l’ordinanza sia alle parti sial al pubblico ministero mediante la
pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.
Trascorsi 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza di rinvio, il presidente
della Corte nomina un giudice istruttore in vista della decisione definitiva.
Il giudizio di costituzionalità sulle leggi sia nel caso di ricorso in via
incidentale che in via d’azione (o diretta) si chiude con una decisione della
Corte costituzionale.
A seconda del contenuto della decisione distinguiamo tra:
§ Sentenze di accoglimento, quando la questione di costituzionalità
sollevata viene dichiarata fondata e quindi la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale della disposizione legislativa.
§ Sentenze di rigetto, quando la questione di costituzionalità sollevata
viene dichiarata infondata, in questo caso non vi sono conseguenze
sulla disposizione legislativa esaminata.
Le sentenze di accoglimento possono classificarsi in base alla tecnica di
incisione in:
- Sentenze di accoglimento parziale, in questo caso la Corte accoglie
la questione dichiarando illegittima solo una parte di una
disposizione o uno dei possibili significati ricavabili da essa
- Sentenze sostitutive, quando la Corte individuando la norma
illegittima la elimina e la sostituisce contemporaneamente con
un'altra norma individuata nella sentenza.
- Sentenze additive di principio, quando la Corte con l’intento di
colmare una lacuna legislativa, la Corte anziché aggiungere una
norma immediatamente applicabile si limita a richiamare un
principio generale ritenuto fondamentale per rispettare la
costituzione. Ciò richiede un successivo intervento del legislatore.
- Sentenze additive o aggiuntive, nel senso che la Corte estende il
significato normativo di una disposizione a situazioni che essa non
comprendeva nel proprio oggetto.
Art. 136 Cost.
La Costituzione stabilisce che quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione, quindi non ha efficacia retroattiva tranne
nei casi in cui ci troviamo di fronte a rapporti pendenti.
Art. 137 Cost.
Inoltre la Costituzione stabilisce che le decisioni della Corte costituzionale
non possono essere impugnate.
La Corte costituzionale giudica altresì sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni.
Nel primo caso si parla di conflitti interorganici, nel secondo di conflitti
intersoggettivi in quanto le controversie sorgono tra soggetti dotati di
personalità giuridica distinta.
Nei conflitti tra poteri dello Stato le parti del conflitto non sono
predeterminate, le quali verranno poi determinate direttamente dalla Corte
costituzionale.
Mentre nei conflitti intersoggettivi il giudizio è tra parti determinate, lo
Stato e le Regioni. Inoltre a differenza di quelli interorganici i conflitti
intersoggettivi non possono insorgere sulla base di atti legislativi ma
soltanto su altri atti idonei a determinare materia di conflitto.
In ogni caso il conflitto sia interorganico o intersoggettivo presuppone un
atto, un comportamento, un omissione di un soggetto ai quali possa
conseguire una lesione in concreto alle attribuzione di un altro soggetto,
sicché la parte lesa per poter attivare il giudizio della Corte deve avere un
interesse a ricorrere, ossia l’interesse ad ottenere una pronuncia sul
conflitto.
La Corte costituzionale risolve il conflitto stabilendo a chi aspetta la
titolarità della competenza controversa e come deve essere esercitata tale
competenza.
La Corte inoltre ha competenza di giudicare le accuse mosse dal
Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica. (vedi
Presidente della Repubblica)
11:34 Scritto da: meneziade in DIRITTO PUBBLICO | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: stato, diritto, costituzionale, pubblico, dispensa, compendio, esame, universirario | OKNOtizie |
Facebook
02/12/2011
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La pubblica amministrazione è un complesso di enti e di organi, facenti
parte dello Stato che esercita il potere amministrativo per provvedere alla
cura degli interessi pubblici.
Infatti l’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa in quanto
deputata a provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi
pubblici, mentre l’attività normativa sia primaria che secondaria ha il
compito di prevedere casi e situazioni a cui applicare norme generali e
astratte.
La funzione di produzione dei beni o servizi può essere svolta:
· Direttamente (attraverso la scuola o la costruzione di strade) c.d.
amministrazione diretta;
· Attraverso l’istituzione di appositi enti o aziende pubbliche, c.d.
amministrazione per enti
· Stravero la regolazione di soggetti privati che operano sul mercato
(ad esempio come avviene per le aziende telefoniche la cui attività è
regolata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) c.d
amministrazione per regole.
La molteplicità degli interessi richiede l’individuazione di amministrazioni
a livello centrale, regionale e locale. La competenza dei primi si estende su
tutto il territorio nazionale, quella dei secondi invece è limitata a una sola
parte.
L’amministrazione centrale è rappresentata dai ministeri a cui è preposto
un ministro, organo individuale a capo di un dicastero e componente
dell’organo collegiale di governo. Ad essi spettano compiti di
amministrazione diretta nonché compiti di indirizzo e vigilanza nei
confronti degli enti che operano nello stesso settore.
I ministeri attuali sono:
1. Ministero degli Affari esteri, si occupa della politica estera
2. Ministero dell’Interno, svolge compiti relativi alla amministrazione
civile e alla sicurezza pubblica ed opera attraverso le prefetture e le
questure presenti in ogni capoluogo di provincia.
3. Ministero della Giustizia, si occupa dell’organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
4. Ministero della Difesa, si occupa attraverso le forze armate della
difesa dello Stato
5. Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esso spetta il controllo
dell’entrate e della spesa.
6. Ministero delle Attività produttive, si occupa dei settori
dell’industria, commercio, artigianato e turismo.
7. Ministero delle Comunicazioni.
8. Ministero delle Politiche agricole e forestali
9. Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio
10. Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti
11. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
12. Ministero della Salute
13. Ministero dell’Istruzione
14. Ministero dei beni e le attività culturali.
All’interno dei ministeri sono previsti numerosi organi consultivi o di
controllo ma particolare importanza è rivolta ai due organi ausiliari di
governo:
o Il Consiglio di stato, è l’organo di consulenza giuridico-amministrativo
del governo.
o La Corte dei conti che esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del governo più rilevanti e il controllo sulla gestione del
bilancio dello Stato.
Nei settori delicati al fine di assicurare una necessaria imparzialità e
capacità di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti vengono individuate
delle autorità indipendenti collocate in posizione autonoma rispetto al
governo e ai ministeri. Esse sono:
§ Commissione nazione per la società e le borse
(CONSOB) per la vigilanza la regolamentazione dei mercati
finanziari e di borsa.
§ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
§ Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con funzioni
antitrust per evitare intese restrittive della concorrenza e l’abuso di
posizioni dominanti.
§ Garante per la protezione dei dati personali, per garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle
libertà fondamentali.
§ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui sono affidati
compiti di regolazione nel settore delle radiotelecomunicazioni
§ Banca d’Italia, che ha compiti di regolazione e vigilanza nei
confronti delle aziende e gruppi bancari.
Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate secondo:
· Il principio dell’autonomia
· Il principio del decentramento
· La loro organizzazione è sottoposta a riserva di legge relativa
· Il principio di legalità, secondo il quale le attività delle pubbliche
amministrazioni devono mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge.
· Principio del giusto procedimento
· Principio dell’imparzialità
Gli atti amministrativi sono emananti secondo determinate procedure
amministrative, essi possono essere invalidi perché nulli o illegittimi.
L’atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale è illegittimo quando
è emanato in violazione dei principi che disciplinano l’attività delle
pubbliche amministrazioni. In tale secondo caso l’atto può essere annullato
per incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto, per violazione di
legge nei contenuti dell’atto o per eccesso di potere.
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
La funzione giurisdizionale consiste nell’applicare ai casi concreti le leggi
vigenti quando esse siano state violate o quando la loro interpretazione dia
luogo a controversie generando un conflitto di interesse.
Distinguiamo tre tipi di giurisdizione:
· La giurisdizione civile assicura la tutela dei diritti soggettivi in base
agli istituti giuridici del diritto privato, il soggetto che inizia l’azione
si chiama attore chi la subisce invece si chiama convenuto.
· La giurisdizione penale, si accerta la violazione di norme che
tutelano interessi particolarmente rilevanti per l’assetto della società,
chi viola tali norme commette un reato, parti del processo penale
sono il pubblico ministero e l’imputato.
· La giurisdizione amministrativa risolve le controversie tra i privati e
la pubblica amministrazione, in questo caso si parla di ricorrente e
resistente.
L’attività giurisdizionale si estrinseca in un processo, ovvero un insieme di
atti coordinati tra loro volti al fine di emanare una decisione (sentenza) il
cui scopo è quello di risolvere la controversia, invece si chiamano
ordinanza e decreto gli atti del giudice che non definiscono un
procedimento ma ne disciplinano lo sviluppo.
Il nostro ordinamento vige il principio del doppio grado di giudizio per cui
chi ha ottenuto una decisione sfavorevole può proporre appello, e cioè
chiedere a un giudice di secondo grado il riesame e l’eventuale
modificazione della decisione di primo grado.
Per le cause in materia civile all’interno di ogni distretto giudiziario sono
previsti:
· Il giudice di pace, che è un organo monocratico e ha una competenza
limitata a cause minori, le sue sentenze si impugnano presso il
tribunale.
· Il tribunale, che a seconda dei casi può essere in composizione
monocratica o collegiale, le sue sentenze si impugnano presso la
corte d’appello.
· La corte d’appello, giudice sempre collegiale di secondo grado
Per quanto riguarda le cause in materia penale, all’interno di ogni distretto
sono presenti:
· Il giudice di pace, per reati minori
· Il tribunale, giudice di primo grado
· La corte d’appello, giudice collegiale di secondo grado.
A tali uffici si aggiunge per reati più gravi la
· Corte d’assise, le cui decisioni possono essere impugnate in secondo
grado presso la corte d’assise d’appello.
· Corte d’assise d’appello.
Entrambi sono organi collegiali caratterizzati dal fatto che a fianco dei
giudici di carriera siedono giudici popolari.
La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici è attuata in base al criterio
della competenza.
Contro la decisione del giudice di secondo grado può proporsi un ricorso
alla Corte di cassazione solo per questioni di legittimità.
Accanto ai giudici ordinari che hanno competenza generale in materia
civile e penale c’e la magistratura requirente di cui si occupano i
magistrati del pubblico ministero. Presso ogni tribunale vi è una procura
della Repubblica, presso ogni corte d’appello una procura generale della
Repubblica e presso la corte di cassazione, la procura generale presso la
Corte di cassazione.
Sono giurisdizioni speciali quella:
· Amministrativa
· Contabile
· Militare
I giudici amministrativi risolvono le controversie che vedono coinvolta la
pubblica amministrazione. Quanto all’organizzazione territoriale sono
previsti i tribunali amministrativi regionali (TAR), che sono giudici
collegiali di primo grado le cui sentenze sono appellabili presso il
Consiglio di stato, organo centrale della giustizia amministrativa.
I giudici contabili hanno competenza in materia di responsabilità
amministrativa e contabile di amministratori, impiegati della pubblica
amministrazione. Le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali sono
appellate alla Corte dei conti.
Secondo l’art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere, questo principio è rafforzato
dall’ulteriore garanzia in base alla quale i giudici sono soggetti soltanto
alla legge e si differenziano tra loro solo per la diversità delle funzioni.
Un ulteriore garanzia è rappresentato dal fatto che i magistrati non sono
elettivi ne nominati da organi politici, ma sono nominati solo con il
superamento di un pubblico concorso.
Inoltre essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, in
modo che non vi possano essere interventi del potere esecutivo che
condizionino la carriera dei magistrati..
In base all’art 104 il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura
ordinaria. Esso è formato da 33 componenti in parte elettivi e in parte di
diritto. Sono membri di diritto il presidente della Repubblica che presiede
il CSM, il primo presidente, e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Dei trenta membri elettivi due terzi sono eletti con sistema
proporzionale dai magistrati ordinari e un terzo dal Parlamento in seduta
comune.
Il CSM opera attraverso commissioni che si occupano di specifiche
competenze.
Spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Al ministro di Giustizia è concessa la possibilità di promuovere l’azione
disciplinare.
Ciò è possibile nei confronti di un magistrato che manchi ai suoi doveri o
tenga in ufficio una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia,
compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario.
I giudici sono responsabili penalmente di ogni reato che commettano
nell’esercizio delle loro funzioni, mentre dal punto di vista della
responsabilità civile, chiunque abbia subito un danno ingiusto per dolo o
colpa grave può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni.
L’art 111 Cost. detta i principi del c.d. giusto processo, ovvero ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità
davanti a giudice terzo e imparziale. Inoltre è previsto che la legge debba
58
assicurare la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari. Un altro
strumento di garanzia è l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, in modo che la motivazione stesa dal giudice possa essere
contestata attraverso il ricorso ad altro giudice di secondo grado con
l’impugnazione.
ORGANI CON RILIEVO COSTITUZIONALE
Accanto ai cinque organi costituzionali (Governo, Parlamento, Presidente
della Repubblica, Corte Costituzionale, Pubblica Amministrazione) vi sono
altri cinque organi detti di rilievo costituzionale, perché anche se previsti
dalla Costituzione non presentano i caratteri di sovranità e
indefettibilità1degli organi costituzionali.
Il Consiglio Superiore della Magistratura art. 104 Cost.
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo
composto da esperti e rappresentati delle categorie produttive i misura
proporzionale alla loro importanza numerica e qualitativa. L’art. 99 Cost
defisse il CNEl l’organo di consulenza delle Camere del Governo per le
materie attribuitegli dalla legge, inoltre può contribuire all’elaborazione
della legislazione economia e sociale secondo i principi e i limiti stabiliti
dalla legge. Ha inoltre l’archivio dei contratti collettivi e la banca dati sui
costi e le condizioni di lavoro.
Il Consiglio Supremo di Difesa, oltre al Presidente della Repubblica ne
fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e altri 5 ministri
(Interni, Difesa, Affari Esteri, Tesoro, Industria e Commercio) e il Capo
dello Stato Maggiore della Difesa. Si occupa dell’esame dei problemi
generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e alla fissazione di
direttive per l’organizzazione militare.
Il Consiglio di Stato, è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell’amministrazione, è diviso in 6 sezioni, tre con
funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. L’attività consultiva
1 Indefettibile, ovvero se sostituito implica il mutamento del regime.
del Consiglio consiste nel dare pareri non vincolanti ai Ministri che ne
facciano richiesta.
La Corte dei Conti svolge una funzione di controllo preventivo di
legittimità delle norme giuridiche, e una funzione di controllo finanziario
che si esaurisce nella verifica della gestione del bilancio.
11:32 Scritto da: meneziade in DIRITTO PUBBLICO | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: stato, diritto, costituzionale, pubblico, dispensa, compendio, esame, universirario | OKNOtizie |
Facebook
30/11/2011
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
(Gli ordinamenti regionali e locali)
La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V della
Costituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di un
marcato decentramento.
La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e
Stato, ponendo quest’ultimo sullo stesso piano dal punto di vista
istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (il
precedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-
Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°
comma dell’art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al
Comune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via
primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di
sussidiarietà. Il 2° comma invece sancisce l’autonomia statutaria di questi
enti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.
Sostanzialmente immutato è l’art. 116 Cost, a cui la legge costituzionale
introduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statuto
ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni
particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Tale
disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2
e 3 dell’art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di
competenza concorrente Stato-Regione.
Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova
formulazione dell’art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestà
legislativa dello Stato e potestà legislativa delle Regioni.
La nuova formulazione ribalta completamente l’impostazione precedente
dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni
potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre vi
era la potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite alla
legislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazione
concorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio di
residualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alle
Regioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservate
alla legislazione Statale.
Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti ai
rapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,
l’organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano una
regolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosi
attribuita:
· allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva
delega alle Regioni,
· alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente
riconosciute di competenza regionale,
· agli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni a loro attribuite.
Innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta anche l’art. 118, in tema
di funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alle
Regioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessi
avevano l’esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del
parallelismo, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvo
che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
L’art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base al
quale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale più
vicino ai cittadini, se l’interesse travalica per esempio il territorio
comunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalica
anche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livello
statale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietà
orizzontale favorendo l’autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)
per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riforma
costituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo delle
funzioni con il principio della sussidiarietà.
Con l’art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e le
Città metropolitane, si vedono riconosciute l’autonomia finanziaria.
Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di triplice
origine:
§ autonome, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire
propri tributi ed entrate,
§ da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive
agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,
§ dai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di
destinazione.
Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,
volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza che
esse siano accompagnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.
L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a
contenere la spesa delle autonomie locali, “gli enti non possono indebitarsi
se non per finanziare investimenti” non per spese correnti (come quelle del
personale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,
quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderà
solo dalla credibilità di ciascun singolo ente.
L’art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei
confronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la libera
circolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l’esercizio del
diritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere di
intervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,
qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o
comunitarie oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica.
In base all’art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con la
Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dal
Parlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlo
davanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un
quinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi (c’è il quorum funzionale ma non quello strutturale).
Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa si
che gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadro
generale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delle
regioni ordinarie).
Ne deriva che tali regioni prevedono:
· competenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per
le regioni ordinarie
· in alcune materie una competenza esclusiva,
· e un ampia autonomia finanziaria.
Sono organi della Regione:
· il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita
alla Regione (potere legislativo);
· la Giunta, che è l’organo esecutivo;
· il Presidente, che rappresenta il vertice dell’esecutivo, infatti oltre
alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige la
politica della giunta e ne è responsabile.
La Costituzione prevede per il presidente della Regione l’elezione a
suffragio universale diretto, nonché l’importante potere di nomina e
revoca dei membri della giunta.
Lo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità dei
componenti della giunta e dei consiglieri regionali.
E’ previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e di
rimozione del presidente nel caso compiano atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo art. 127 ha inoltre sostituito il c.d visto governativo sulla
legislazione regionale (cioè si sottoponevano gli atti amministrativi
regionali a controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato), ora il
Governo può intervenire solo nel caso in cui ritenga che la legge regionale
vada al di là delle competenze della regione. Viceversa la Regione può
agire solo se la legge dello Stato o di altra Regione invada la propria
competenza, promovendo una questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte.
Infine l’art 132 e 133 Cost. disciplinano le modalità di creazione di nuove
Regioni, Province e Comuni, la distinzione sta nella natura delle legge che
dispone la istituzione del nuovo ente, ovvero per la Regione è necessaria
una legge costituzionale, per la Provincia una legge ordinaria e per il
Comune una legge regionale.
LA DEVOLUTION DI BOSSI (in sintesi)
Con il progetto Bossi, le Regioni acquisterebbero competenze esclusive in
materia di sanità, istruzione e polizia locale. Dopo la riforma
costituzionale del titolo V del 2001, le Regioni hanno già competenza
concorrente su sanità e istruzione ma nulla in termini di politica locale che
secondo il ministro Castelli sarebbe una nuova forza di polizia che
dovrebbe occuparsi dei reati minori.
11:29 Scritto da: meneziade in DIRITTO PUBBLICO | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: stato, diritto, costituzionale, pubblico, dispensa, compendio, esame, universirario | OKNOtizie |
Facebook
28/11/2011
IL GOVERNO
Il Governo è un organo costituzionale complesso a cui spetta il potere
esecutivo che va molto al di là della semplice attuazione ed esecuzione del
comando legislativo parlamentare, infatti esso si fonda sulla necessaria
collaborazione con gli altri poteri costituzionali dello Stato e in particolare
con quello legislativo.
Il Governo inoltre è titolare della funzione di iniziativa nonché dispone di
funzioni legislative eccezionali emettendo atti aventi valore di legge. Lo
stesso Governo è responsabile del suo operato nei confronti del Parlamento
da cui deve godere la fiducia, fondamentale per il prosieguo del suo
operato.
Il Governo come il Parlamento è un organo complesso in quanto formato
da più organi.
Art. 92 Cost.
Il Governo della Repubblica è composto da un organo collegiale e da una
pluralità di organi individuali:
· Presidente del consiglio dei ministri
· Ministri
· Consiglio dei ministri
Art. 95 Cost.
Il Presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile, in particolare mantiene l’unita di indirizzo politico e
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. Il potere
di dirigere la politica generale del Governo non va confuso con quello di
decidere e determinare tale politica che spetta invece al Consiglio dei
ministri.
Il Presidente del consiglio:
o Propone la nomina dei ministri al Presidente della Repubblica
o Propone la questione di fiducia al consiglio
o Rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali
o Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio i presenta alle
Camere i disegni di legge d’iniziativa governativa
o Promuove e coordina l’azione di governo relativa alla partecipazione
dell’Italia all’UE.
La presidenza del consiglio ha sede a palazzo Chigi, ed è dotata di una
struttura composta da numerosi dipartimenti, uffici e servizi.
Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del
consiglio e dai singoli ministri. Ad esso spetta il compito di:
§ Decidere sulla proposta del Presidente del consiglio di porre la
questione di fiducia
§ Determinare l’indirizzo politico generale del Governo
§ Deliberare sulla presentazione dei disegni di legge e su gli atti
normativi (decreti legge, decreti legislativi e regolamenti
governativi).
Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del consiglio che ne
fissa l’ordine del giorno, le sedute non sono pubbliche, le deliberazioni
sono assunte a maggioranza, esse in virtù del principio della collegialità si
configurano all’esterno come espressione della volontà unitaria del
Governo e sono vincolanti anche per i ministri dissenzienti.
I ministri sono organi individuali che hanno una duplice veste, da un lato
sono organi di direzione politica, in quanto facenti parte del Consiglio dei
ministri, dall’altro sono organi amministrativi rappresentando il vertice dei
ministeri. Essi pertanto rispondono collegialmente per le deliberazioni
assunte dal Consiglio dei ministri e individualmente per quelle prese quali
organi di vertice dei rispettivi ministeri. I ministri sono definiti con
portafoglio quando sono a capo di un dicastero, viceversa sono senza
portafoglio quando non sono a capo di alcun dicastero, i quali fanno
comunque parte del Consiglio dei ministri.
Gli altri organi costituzionali non necessari ma che integrano la
composizione del Governo sono:
- Consiglio di gabinetto che è un organo di supporto politico del
presidente composto da ministri di particolare importanza
designati dal Presidente del Consiglio
- Sottosegretari di stato che hanno il compito di assistere il
ministro e su sua delega esercitare determinate funzioni che a lui
appartengono.
- Vice ministro nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del
Presidente del consiglio, può partecipare al consiglio dei ministri
ma senza diritto di voto, svolgendo per altro una funzione
consultiva.
- Commissari straordinari di governo a quali viene affidati
specifici obiettivi
- Comitati interministeriali che assolvono compiti settoriali,
costituiti da più ministri e da funzionari ed esperti.
FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del Governo trova il suo presupposto nella presentazione
delle dimissioni del Governo precedente nelle mani del Presidente della
Repubblica. Il Governo dimissionario resta in carica per gli affari di
ordinaria amministrazione.
Il Presidente della Repubblica dopo la presentazione delle dimissioni del
Governo apre le consultazioni con le più alte cariche dello Stato, con i
rappresentanti dei partiti e con i personaggi del mondo politico in modo da
acquisire una visione della situazione politica che gli consente di
individuare quali forze siano in grado di costituire una maggioranza
parlamentare e quale uomo politico sia in grado di presiedere un governo
che abbia l’appoggio di tale maggiora.
Accettato l’incarico il Presidente del consiglio sottopone la liste dei nuovi
ministri a Capo dello Stato, il quale nomina con proprio decreto, il
Presidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Tutti i componenti del
Governo prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e con
tale atto il nuovo Governo entra in carica ed il precedente cessa dalle sue
funzioni.
Art. 94 Cost.
Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti alle
Camere per ottenere la fiducia sulla base del programma presentato dal
Presidente del consiglio. La fiducia viene concessa sulla base di una
mozione motivata votata con scrutinio palese con appello nominale (i
parlamentari devono dire ad alta voce “si” o “no” o “mi astengo” alla
mozione di fiducia). Se l’esito della votazione è negativo il Governo ha
l’obbligo di dimettersi.
Il Governo resta normalmente in carica finché non presenta le dimissioni,
le quali sono originate dal venir meno della fiducia del Parlamento, si
determina cosi una crisi di Governo.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera.
In base ai regolamenti parlamentari il Governo su proposta del Presidente
del Consiglio può porre la questione di fiducia in Parlamento
nell’imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, considerandola
rilevante ai fini del proprio indirizzo politico. Qualora l’assemblea si
pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni il Governo è
tenuto a dimettersi, in quanto un voto contrario equivale in questo caso ad
una approvazione di una mozione di sfiducia e dunque determina l’obbligo
di dimissioni del governo.
La sfiducia nei confronti di singoli ministri può invece dal luogo alla
cosiddetta procedura di rimpasto con cui si procede alla sostituzione di uno
o più membri del Governo.
Ipotesi particolari di dimissione del Governo ricorrono in caso di:
ü Morte o impedimento permanente del Presidente del consiglio, in
quanto essendo la sua funzione insostituibile nell’ambito del
Governo, il suo venir meno comporta lo scioglimento del
Consiglio dei ministri.
ü Elezione del Parlamento, infatti non può estendersi il rapporto di
fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.
FUNZIONI DEL GOVERNO
Il Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediante
l’attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenute
nelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazione
dell’indirizzo politico generale e nella stessa produzione legislativa.
La funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dal
Consiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generale
del Governo e a fissare l’indirizzo dell’azione amministrativa.
Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministri
quali organi di vertice dei ministeri.
La funzione normativa del Governo concerne invece l’emanazione di
fonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie
(regolamenti).
Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progetti
politici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull’indirizzo
politico dell’esecutivo.
LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
Il Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politica
diffusa nel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio
dell’opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.
Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del
governo rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.
Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistratura
ordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.
11:27 Scritto da: meneziade in DIRITTO PUBBLICO | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: stato, diritto, costituzionale, pubblico, dispensa, compendio, esame, universirario | OKNOtizie |
Facebook
26/11/2011
IL PARLAMENTO ITALIANO
Art. 55 Cost.
Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati che consta
630 membri e dal Senato della Repubblica, composto da 315 senatori.
E’ dunque un organo complesso costruito da due organi collegiali secondo
i principi del sistema bicamerale.
La ragione posta a base del sistema bicamerale italiano è quella di
assicurare una migliore ponderazione delle scelte politiche del legislatore,
sia per effetto della loro valutazione da parte di due organi distinti, sia in
virtù della pausa di riflessione consentita per il passaggio dei progetti di
legge da una Camera all’altra.
Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto.
Nel primo caso entrambe le Camere si trovano sullo stesso piano, mentre
nel secondo c’è la supremazia di una Camera rispetto ad un'altra.
La scelta del bicameralismo perfetto pone l’esigenza di una
differenziazione fra le due Camere, affinché l’una non sia semplice
doppione dell’altra.
La differenziazione fra le Camere nel nostro ordinamento è cosi attuata:
§ La capacità elettorale attiva viene riconosciuta ai cittadini che hanno
compiuti i 18 anni d’età per essere elettori per la Camera dei
deputati, mentre ne occorrono 25 per essere elettori per il Senato
§ La capacità elettorale passiva viene riconosciuta ai cittadini che
hanno compiuto i 25 anni d’età per la Camera dei deputati e i 40 per
il Senato
§ Presenza al Senato di membri non elettivi, i senatori a vita di
nomina presidenziale per i loro altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario, e i senatori a vita di diritto ovvero
gli ex presidenti della Repubblica.
§ Il Senato è eletto a base regionale, ciò per garantire un adeguata
rappresentanza regionale in modo da consentire il raccordo da Stato
e Regioni.
Art 60 Cost.
Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non
per legge e in caso di guerra.
Art 61 Cost.
I poteri delle Camere peraltro sono prorogati fino al momento in cui non si
riuniscono le nuove Camere in modo da garantire in ogni caso la continuità
nell’esercizio delle funzioni parlamentari (regime di prorogatio).
Il principio del bicameralismo implica che ogni Camera prenda le proprie
decisioni autonomamente, fanno eccezione le ipotesi in cui il Parlamento
delibera in seduta comune. In tal caso esso non riveste più i connotati
dell’organo complesso ma acquista quelli di un organo collegiale composto
dall’insieme dei deputati e dei senatori.
Il Parlamento in seduta comune:
§ Elegge con il concorso dei delegati regionali il Presidente della
Repubblica
§ Assiste al suo giuramento e lo può mettere in stato d’accusa
§ Elegge 5 giudici costituzionali
§ Elegge 10 membri del Consiglio superiore della magistratura
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente delle Camere, il
quale ha anche il compito di indire l’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica, mentre il presidente del Senato può sostituire il Presidente
della Repubblica nei casi in cui esso sia impossibilitato all’esercizio delle
proprie funzioni.
L’organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera sono disciplinati
da norme fondamentali che stabiliscono:
§ Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e
l’ufficio presidenza
§ Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei propri componenti, si tratta di regole che devono essere
cosi condivise da un numero di parlamentari più ampio di quello
richiesto per le decisioni ordinarie. L’organizzazione e il
funzionamento di ciascuna Camera sono oggetto di una vera e
propria riserva regolamentare, nel senso che si tratta di materie che
non possono essere disciplinate da altre fonte di rango subcostituzionale.
§ Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale)
purché sia presente la maggioranza dei componenti (quorum
strutturale). Alla Camera gli astenuti concorrono a formare il
quorum strutturale, ma non quello funzionale, mentre al Senato
l’astenersi è quasi come votare contro.
§ Le sedute sono sempre pubbliche a meno che non sia deliberata una
seduta segreta
§ I membri del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di
essere ascoltati ogni volta che lo richiedono
§ La Costituzione prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
per la carica parlamentare. (art 65 Cost) Si ha l’incompatibilità
quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche,
mentre si parla di ineleggibilità quando il cittadino al momento della
candidatura non ha smesso di esercitare la carica ricoperta entro i
termini stabiliti dalla legge. Fra gli in eleggibili purché non abbiano
cessato dalle funzioni almeno 6 mesi prima della scadenza della
legislatura i presidenti di provincia, i sindaci, consiglieri regionali, il
capo di polizia, i prefetti ecc.
§ Ciascuna Camera giudica i requisiti per l’ammissione dei suoi
componenti, (art 66 Cost) a tal fine viene istituita presso ciascun
ramo del Parlamento una commissione permanente definita giunta
delle elezioni che ha il compito di riscontrare l’esistenza dei requisiti
richiesti per la convalida dell’elezioni, altrimenti la contesta. In
questa seconda ipotesi le Camere votano a scrutinio segreto per la
convalida o meno dell’elezioni.
§ I membri del Parlamento godono dell’immunità parlamentare,
(art. 68 Cost) ovvero non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizioni personale o domiciliare, salvo
nei casi di sentenza di condanna irrevocabile e nei casi in cui siano
stati colti in flagranza di reato.
ORGANI DELLE CAMERE
Gli organi interni delle Camere sono:
o Il Presidente dell’Assemblea che ha il compito di rappresentare
all’esterno le Camere non che garantire l’osservanza del regolamento
e il buon andamento dei lavori. A tal fine dirige le discussioni,
mantiene l’ordine e stabilisce la successione delle votazioni.
o Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza e lo
assiste all’esercizio delle sue funzioni.
o L’ufficio presidenza ha compiti amministrativi (nomina su proposta
del presidente il segretario generale), non che ha compiti di natura
politico-organizzativa.
o La conferenza dei capigruppo, competente a definire il programma
dei lavori dell’assemblea, deliberando sulla programmazione dei
lavori, sul calendario e l’ordine del giorno delle singole sedute, si
parla infatti di giunte per le elezioni, per il regolamento o per le
Comunità Europee.
o Le giunte sono organi collegiali i cui membri sono eletti dal
presidente dell’assemblea, hanno compiti specifici.
o I componenti del Parlamento si ripartono in gruppi parlamentari che
condividono idee politiche omogenee. I parlamentari sono obbligati
ad appartenervi, qualora manifestassero la volontà di non far parte di
nessun gruppo parlamentare, vengono automaticamente iscritti nel
c.d. gruppo misto. Affinché si possa formare un gruppo è necessario
che vi partecipano almeno 20 deputati e 10 senatori.
o Commissioni permanenti suddivise in base all’oggetto della loro
competenza, attuano il decentramento dell’attività parlamentare, esse
sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari
gruppi parlamentari.
o Commissioni interparlamentari composte sia da deputati che da
senatori, hanno funzioni prevalentemente consultive
Spesso in parlamento si è verificato il c.d ostruzionismo parlamentare, che
è l’atto mediante il quale le minoranza abusando dei poteri consentiti dal
regolamento paralizzano i lavori delle assemblee per impedire l’adozione di
provvedimenti adottati dalla maggioranza e da essi non condivisi.
Per evitare un ricorso eccessivo all’ostruzionismo gli ultimi regolamenti
parlamentari hanno introdotto il c.d. contingentamento dei tempi ovvero
stabilire il numero si sedute necessarie per la discussione, ed hanno
previsto inoltre l’abolizione della possibilità da parte dei parlamentari di
intervenire senza limiti di tempo nella discussione.
FUNZIONI DELLE CAMERE
Funzione legislativa
L’art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere. La formazione della legge è
dunque un atto complesso al quale concorrono in misura paritaria le
volontà delle due Camere.
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si svolge in tre fasi:
1. la fase di iniziativa
2. fase deliberativa
3. fase della promulgazione e pubblicazione della legge
Art 71 Cost.
L’iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della
Camera, ciascun consiglio regionale e al popolo mediante una proposta
firmata dal almeno 50.000 elettori.
Art 72 Cost.
Per l’approvazione delle leggi la Costituzione prevede 3 tipi di
procedimenti:
Il procedimento ordinario, in cui ogni disegno di legge presentato ad una
Camera è esaminato da una commissione a seconda delle rispettive
competenze chiedendo se è necessario il parere di altre commissioni. Le
commissioni possono anche apportare modifiche o procedere alla nuova
stesura del progetto di legge. Al termine dei lavori la commissione riferisce
all’assemblea, la quale l’approva articolo per articolo con votazione finale.
Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di approvazione dei
bilanci e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Il procedimento abbreviato concerne i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza. Esso si svolge secondo le medesime modalità del
procedimento ordinario ma in termini di tempo più ridotti.
Con il procedimento decentrato il progetto di legge viene esaminato e
successivamente approvato o respinto dalla stessa commissione
parlamentare. Il progetto di legge finché non sia stato approvato
definitivamente può essere rimesso alla Camera quando ne faccia richiesta
il Governo, un decimo dei membri della Camera o un quinto dei
componenti della commissione.
Una volta approvata dal Parlamento occorre che venga promulgata dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione della legge.
Al Presidente della Repubblica compete un controllo sulla costituzionalità
della legge, se il controllo ha esito positivo, il Presidente promulga la legge,
altrimenti la rinvia con un messaggio motivato alle Camere perché la
riesaminino. Se le Camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica è
tenuto a promulgarla.
La promulgazione consiste in una dichiarazione solenne e formale
dell’avvenuta approvazione della legge da parte del Parlamento e
dell’obbligo di osservarla.
Dopodiché la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in
vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione a meno che non sia previsto un
termine diverso.
Funzione di indirizzo politico
La funzione di indirizzo politico consiste nella determinazione dei fini
dello Stato e nella individuazione degli interventi necessari per realizzarli.
Fra gli atti di indirizzo politico posti in essere dal Parlamento particolare
importanza ha la legge finanziaria e del bilancio, in quanto altro non sono
che le decisioni relative alla destinazione delle risorse pubbliche in
relazione ai diversi fini da perseguire.
Altri strumenti che le camere utilizzano allo scopo di specificare ed
integrare l’indirizzo politico generale sono:
Le mozioni sono lo strumento che serve promuovere un dibattito che si
conclude con una deliberazione su un qualsiasi argomento e non hanno un
destinatario predeterminato. Una volta approvate esse si traducono in
direttive nei confronti del Governo che è tenuto a rispettare.
La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma non sono volte a
promuovere un dibattito ma rappresentano la conclusione di un dibattito
che si è già tenuto in precedenza
Funzione di controllo
Al Parlamento compete anche una funzione di controllo sull’attività di
Governo che si esercita mediante la presentazioni di interrogazioni o
interpellanze.
Le prime sono domande rivolte per iscritto al Governo per chiedere
informazioni o conferma di informazioni già note.
Le seconde sono domande rivolte al Governo per sapere perché si è
comportato in un certo modo o cosa intende fare su una data questione
politica.
Infine la Costituzione prevede anche che ciascuna Camera possa istituire
delle commissioni d’inchiesta che abbiano per oggetto materie di pubblico
interesse, per accertare le eventuali responsabilità politiche.
11:24 Scritto da: meneziade in DIRITTO PUBBLICO | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: stato, diritto, costituzionale, pubblico, dispensa, compendio, esame, universirario | OKNOtizie |
Facebook




