05/12/2011

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

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Due sono le forme di garanzia costituzionale:

·  Il procedimento di revisione costituzionale

·  La giustizia costituzionale.

Mentre la revisione costituzionale assicura che le decisioni sulle regole

costituzionale siano prese seguendo procedimenti aggravati di

deliberazione, la giustizia costituzionale individua la funzione volta ad

assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la

risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla

legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di

organi e soggetti costituzionali.

I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono:

·  Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il profilo

formale( conformità al procedimento di adozione dell’atto), sia sotto

il profilo sostanziale (conformità al dettato costituzionale).

·  La risoluzione delle controversie tra i diversi organi o soggetti che

operano nell’ordinamento costituzionale.

·  La tutela dei diritti fondamentali.

Fra i sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità distinguiamo:

·  Il sistema diffuso, in cui la funzione di giustizia costituzionale è

affidata a tutti gli organi giudiziari. Un esempio potrebbe essere il

modello vigente negli USA, in cui il potere giudiziario ha una

struttura piramidale al cui vertice è allocata la Corte suprema a cui

spetta l’ultima parola sulla costituzionalità delle leggi.

·  Il sistema accentrato, in cui il controllo di costituzionalità è affidato

ad un unico tribunale costituzionale che decide sulla costituzionalità

delle leggi in via definitiva espugnando dall’ordinamento le norme

incompatibili.

La Costituzione italiana si basa su un sistema misto, con l’istituzione di una

Corte Costituzionale (sistema accentrato) e la possibilità a tutti i giudici di

attivare il giudizio di costituzionalità (sistema diffuso).

Art. 134 Cost.

La Corte Costituzionale giudica:

ü Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi

e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni

ü Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra

lo Stato e le regioni e tra regioni

ü Sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il

Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento e attentato

alla Costituzione

ü Sull’ammissibilità delle richieste di Referendum abrogativo.

Art 135 Cost.

La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal

Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune

e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a

riposo dalle loro funzioni, tra i professori ordinari ei università e gli

avvocati dopo 20 anni d’esercizio.

I loro mandato dura nove anni dalla data del giuramento e cessa senza

prorogatio, ovvero essi non sono rieleggibili.

I componenti della Corte nominano il Presidente che rimane in carica per

tre anni ed è rieleggibile.

La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra carica

indicata dalla legge (es. con quella di parlamentare). Inoltre gli stessi

giudici godono delle stesse immunità riconosciute ai parlamentari.

Nel nostro sistema sono sottoposti a controllo della Corte Costituzionale

esclusivamente gli atti normativi primari. Quindi oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale sono:

Ø Le leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale in quanto

sono tenute a rispettare le norme costituzionali sul procedimento di

adozione stabilite all’art. 138.

Ø Le leggi ordinarie dello Stato, leggi regionali e delle province

autonome di Trento e Bolzano.

Ø Atti aventi forza di legge; decreti legge e decreti legislativi, in questo

caso la sindacabilità effettiva dei decreti leggi visto la loro

provvisoria vigenza, è subordinata alla possibilità che la pronuncia

della Corte intervenga prima della conversione in legge.

Ø La Corte ha escluso la sindacabilità dei regolamenti parlamentari in

quanto espressione della posizione autonoma del Parlamento, ma ha

ammesso la possibilità di sindacare le leggi eventualmente

approvate in violazione di norme dei regolamenti parlamentari.

Un atto normativo può essere costituzionalmente illegittimo quando

presenta:

o Vizi formali, cioè quanto l’atto non rispetta le regole che ne

disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di

pubblicazione,

o Vizi sostanziali, quando il suo oggetto non rispetta l’ambito

materiale di competenza assegnato da una o più norme costituzionali.

Inoltre la Costituzione prevede un controllo in via diretta e un controllo in

via indiretta (o in via accidentale) a seconda che sia consentito ai soggetti

legittimati a farlo di impugnare direttamente o indirettamente (solo con

certi ambiti e condizioni) gli atti che assumono contrasti con la

Costituzione.

Nel primo caso il giudizio diretto si apre direttamente mediante:

·  Il ricorso dello Stato contro leggi regionali

·  Il ricorso della Regione contro leggi e atti aventi forza di legge

dello Stato o contro leggi di altre regioni.

L’azione di governo richiede la delibera del Consiglio dei ministri a cui

segue l’iniziativa del presidente del consiglio, mentre per la regione è

necessaria una delibera della giunta regionale.

La Costituzione accanto all’impugnazione diretta prevede anche il giudizio

in via incidentale, ovvero quando la questione di legittimità costituzionale

sorge nel corso di un giudizio, cioè il controllo della Corte presuppone un

giudizio pendente innanzi ad una qualsiasi autorità giurisdizionale.

La questione di legittimità può essere:

o sollevata su istanza di una delle parti del giudizio

o rilevata d’ufficio da parte dello stesso giudice innanzi al quale

pende il giudizio principale.

E’ necessario affinché si possa accedere al giudizio della Corte che il

giudice a quo (giudice a cui è riconosciuta la possibilità di sollevare la

questione di costituzionalità innanzi alla Corte) accerti l’esistenza di due

fondamentali condizioni:

·  la rilevanza della questione di costituzionalità,

·  e la non manifestata infondatezza della questione.

Qualora il giudice non rileva l’esistenza delle due condizione di

ammissibilità, respinge la questione di illegittimità costituzionale per

irrilevanza o per manifestata infondatezza.

Viceversa il giudice a quo sospende il giudizio e provvede a notificare

l’ordinanza sia alle parti sial al pubblico ministero mediante la

pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.

Trascorsi 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza di rinvio, il presidente

della Corte nomina un giudice istruttore in vista della decisione definitiva.

Il giudizio di costituzionalità sulle leggi sia nel caso di ricorso in via

incidentale che in via d’azione (o diretta) si chiude con una decisione della

Corte costituzionale.

A seconda del contenuto della decisione distinguiamo tra:

§ Sentenze di accoglimento, quando la questione di costituzionalità

sollevata viene dichiarata fondata e quindi la Corte dichiara

l’illegittimità costituzionale della disposizione legislativa.

§ Sentenze di rigetto, quando la questione di costituzionalità sollevata

viene dichiarata infondata, in questo caso non vi sono conseguenze

sulla disposizione legislativa esaminata.

Le sentenze di accoglimento possono classificarsi in base alla tecnica di

incisione in:

- Sentenze di accoglimento parziale, in questo caso la Corte accoglie

la questione dichiarando illegittima solo una parte di una

disposizione o uno dei possibili significati ricavabili da essa

- Sentenze sostitutive, quando la Corte individuando la norma

illegittima la elimina e la sostituisce contemporaneamente con

un'altra norma individuata nella sentenza.

- Sentenze additive di principio, quando la Corte con l’intento di

colmare una lacuna legislativa, la Corte anziché aggiungere una

norma immediatamente applicabile si limita a richiamare un

principio generale ritenuto fondamentale per rispettare la

costituzione. Ciò richiede un successivo intervento del legislatore.

- Sentenze additive o aggiuntive, nel senso che la Corte estende il

significato normativo di una disposizione a situazioni che essa non

comprendeva nel proprio oggetto.

Art. 136 Cost.

La Costituzione stabilisce che quando la Corte dichiara l’illegittimità

costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione, quindi non ha efficacia retroattiva tranne

nei casi in cui ci troviamo di fronte a rapporti pendenti.

Art. 137 Cost.

Inoltre la Costituzione stabilisce che le decisioni della Corte costituzionale

non possono essere impugnate.

La Corte costituzionale giudica altresì sui conflitti di attribuzione tra i

poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni.

Nel primo caso si parla di conflitti interorganici, nel secondo di conflitti

intersoggettivi in quanto le controversie sorgono tra soggetti dotati di

personalità giuridica distinta.

Nei conflitti tra poteri dello Stato le parti del conflitto non sono

predeterminate, le quali verranno poi determinate direttamente dalla Corte

costituzionale.

Mentre nei conflitti intersoggettivi il giudizio è tra parti determinate, lo

Stato e le Regioni. Inoltre a differenza di quelli interorganici i conflitti

intersoggettivi non possono insorgere sulla base di atti legislativi ma

soltanto su altri atti idonei a determinare materia di conflitto.

In ogni caso il conflitto sia interorganico o intersoggettivo presuppone un

atto, un comportamento, un omissione di un soggetto ai quali possa

conseguire una lesione in concreto alle attribuzione di un altro soggetto,

sicché la parte lesa per poter attivare il giudizio della Corte deve avere un

interesse a ricorrere, ossia l’interesse ad ottenere una pronuncia sul

conflitto.

La Corte costituzionale risolve il conflitto stabilendo a chi aspetta la

titolarità della competenza controversa e come deve essere esercitata tale

competenza.

La Corte inoltre ha competenza di giudicare le accuse mosse dal

Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica. (vedi

Presidente della Repubblica)

 

02/12/2011

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STATO, DIRITTO,COSTITUZIONALE,PUBBLICO,DISPENSA,COMPENDIO,ESAME,UNIVERSIRARIO

La pubblica amministrazione è un complesso di enti e di organi, facenti

parte dello Stato che esercita il potere amministrativo per provvedere alla

cura degli interessi pubblici.

Infatti l’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa in quanto

deputata a provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi

pubblici, mentre l’attività normativa sia primaria che secondaria ha il

compito di prevedere casi e situazioni a cui applicare norme generali e

astratte.

La funzione di produzione dei beni o servizi può essere svolta:

·  Direttamente (attraverso la scuola o la costruzione di strade) c.d.

amministrazione diretta;

·  Attraverso l’istituzione di appositi enti o aziende pubbliche, c.d.

amministrazione per enti

·  Stravero la regolazione di soggetti privati che operano sul mercato

(ad esempio come avviene per le aziende telefoniche la cui attività è

regolata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) c.d

amministrazione per regole.

La molteplicità degli interessi richiede l’individuazione di amministrazioni

a livello centrale, regionale e locale. La competenza dei primi si estende su

tutto il territorio nazionale, quella dei secondi invece è limitata a una sola

parte.

L’amministrazione centrale è rappresentata dai ministeri a cui è preposto

un ministro, organo individuale a capo di un dicastero e componente

dell’organo collegiale di governo. Ad essi spettano compiti di

amministrazione diretta nonché compiti di indirizzo e vigilanza nei

confronti degli enti che operano nello stesso settore.

I ministeri attuali sono:

1. Ministero degli Affari esteri, si occupa della politica estera

2. Ministero dell’Interno, svolge compiti relativi alla amministrazione

civile e alla sicurezza pubblica ed opera attraverso le prefetture e le

questure presenti in ogni capoluogo di provincia.

3. Ministero della Giustizia, si occupa dell’organizzazione e

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

4. Ministero della Difesa, si occupa attraverso le forze armate della

difesa dello Stato

5. Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esso spetta il controllo

dell’entrate e della spesa.

6. Ministero delle Attività produttive, si occupa dei settori

dell’industria, commercio, artigianato e turismo.

7. Ministero delle Comunicazioni.

8. Ministero delle Politiche agricole e forestali

9. Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio

10. Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti

11. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

12. Ministero della Salute

13. Ministero dell’Istruzione

14. Ministero dei beni e le attività culturali.

All’interno dei ministeri sono previsti numerosi organi consultivi o di

controllo ma particolare importanza è rivolta ai due organi ausiliari di

governo:

o Il Consiglio di stato, è l’organo di consulenza giuridico-amministrativo

del governo.

o La Corte dei conti che esercita il controllo preventivo di legittimità

sugli atti del governo più rilevanti e il controllo sulla gestione del

bilancio dello Stato.

Nei settori delicati al fine di assicurare una necessaria imparzialità e

capacità di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti vengono individuate

delle autorità indipendenti collocate in posizione autonoma rispetto al

governo e ai ministeri. Esse sono:

§  Commissione nazione per la società e le borse

(CONSOB) per la vigilanza la regolamentazione dei mercati

finanziari e di borsa.

§ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

§ Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con funzioni

antitrust per evitare intese restrittive della concorrenza e l’abuso di

posizioni dominanti.

§ Garante per la protezione dei dati personali, per garantire che il

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle

libertà fondamentali.

§ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui sono affidati

compiti di regolazione nel settore delle radiotelecomunicazioni

§ Banca d’Italia, che ha compiti di regolazione e vigilanza nei

confronti delle aziende e gruppi bancari.

Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate secondo:

·  Il principio dell’autonomia

·  Il principio del decentramento

·  La loro organizzazione è sottoposta a riserva di legge relativa

·  Il principio di legalità, secondo il quale le attività delle pubbliche

amministrazioni devono mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge.

·  Principio del giusto procedimento

·  Principio dell’imparzialità

Gli atti amministrativi sono emananti secondo determinate procedure

amministrative, essi possono essere invalidi perché nulli o illegittimi.

L’atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale è illegittimo quando

è emanato in violazione dei principi che disciplinano l’attività delle

pubbliche amministrazioni. In tale secondo caso l’atto può essere annullato

per incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto, per violazione di

legge nei contenuti dell’atto o per eccesso di potere.

 

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

La funzione giurisdizionale consiste nell’applicare ai casi concreti le leggi

vigenti quando esse siano state violate o quando la loro interpretazione dia

luogo a controversie generando un conflitto di interesse.

Distinguiamo tre tipi di giurisdizione:

·  La giurisdizione civile assicura la tutela dei diritti soggettivi in base

agli istituti giuridici del diritto privato, il soggetto che inizia l’azione

si chiama attore chi la subisce invece si chiama convenuto.

·  La giurisdizione penale, si accerta la violazione di norme che

tutelano interessi particolarmente rilevanti per l’assetto della società,

chi viola tali norme commette un reato, parti del processo penale

sono il pubblico ministero e l’imputato.

·  La giurisdizione amministrativa risolve le controversie tra i privati e

la pubblica amministrazione, in questo caso si parla di ricorrente e

resistente.

L’attività giurisdizionale si estrinseca in un processo, ovvero un insieme di

atti coordinati tra loro volti al fine di emanare una decisione (sentenza) il

cui scopo è quello di risolvere la controversia, invece si chiamano

ordinanza e decreto gli atti del giudice che non definiscono un

procedimento ma ne disciplinano lo sviluppo.

Il nostro ordinamento vige il principio del doppio grado di giudizio per cui

chi ha ottenuto una decisione sfavorevole può proporre appello, e cioè

chiedere a un giudice di secondo grado il riesame e l’eventuale

modificazione della decisione di primo grado.

Per le cause in materia civile all’interno di ogni distretto giudiziario sono

previsti:

·  Il giudice di pace, che è un organo monocratico e ha una competenza

limitata a cause minori, le sue sentenze si impugnano presso il

tribunale.

·  Il tribunale, che a seconda dei casi può essere in composizione

monocratica o collegiale, le sue sentenze si impugnano presso la

corte d’appello.

·  La corte d’appello, giudice sempre collegiale di secondo grado

Per quanto riguarda le cause in materia penale, all’interno di ogni distretto

sono presenti:

·  Il giudice di pace, per reati minori

·  Il tribunale, giudice di primo grado

·  La corte d’appello, giudice collegiale di secondo grado.

A tali uffici si aggiunge per reati più gravi la

·  Corte d’assise, le cui decisioni possono essere impugnate in secondo

grado presso la corte d’assise d’appello.

·  Corte d’assise d’appello.

Entrambi sono organi collegiali caratterizzati dal fatto che a fianco dei

giudici di carriera siedono giudici popolari.

La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici è attuata in base al criterio

della competenza.

Contro la decisione del giudice di secondo grado può proporsi un ricorso

alla Corte di cassazione solo per questioni di legittimità.

Accanto ai giudici ordinari che hanno competenza generale in materia

civile e penale c’e la magistratura requirente di cui si occupano i

magistrati del pubblico ministero. Presso ogni tribunale vi è una procura

della Repubblica, presso ogni corte d’appello una procura generale della

Repubblica e presso la corte di cassazione, la procura generale presso la

Corte di cassazione.

Sono giurisdizioni speciali quella:

·  Amministrativa

·  Contabile

·  Militare

I giudici amministrativi risolvono le controversie che vedono coinvolta la

pubblica amministrazione. Quanto all’organizzazione territoriale sono

previsti i tribunali amministrativi regionali (TAR), che sono giudici

collegiali di primo grado le cui sentenze sono appellabili presso il

Consiglio di stato, organo centrale della giustizia amministrativa.

I giudici contabili hanno competenza in materia di responsabilità

amministrativa e contabile di amministratori, impiegati della pubblica

amministrazione. Le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali sono

appellate alla Corte dei conti.

Secondo l’art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo e

indipendente da ogni altro potere, questo principio è rafforzato

dall’ulteriore garanzia in base alla quale i giudici sono soggetti soltanto

alla legge e si differenziano tra loro solo per la diversità delle funzioni.

Un ulteriore garanzia è rappresentato dal fatto che i magistrati non sono

elettivi ne nominati da organi politici, ma sono nominati solo con il

superamento di un pubblico concorso.

Inoltre essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne

destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, in

modo che non vi possano essere interventi del potere esecutivo che

condizionino la carriera dei magistrati..

In base all’art 104 il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura

ordinaria. Esso è formato da 33 componenti in parte elettivi e in parte di

diritto. Sono membri di diritto il presidente della Repubblica che presiede

il CSM, il primo presidente, e il procuratore generale della Corte di

cassazione. Dei trenta membri elettivi due terzi sono eletti con sistema

proporzionale dai magistrati ordinari e un terzo dal Parlamento in seduta

comune.

Il CSM opera attraverso commissioni che si occupano di specifiche

competenze.

Spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le

promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Al ministro di Giustizia è concessa la possibilità di promuovere l’azione

disciplinare.

Ciò è possibile nei confronti di un magistrato che manchi ai suoi doveri o

tenga in ufficio una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia,

compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario.

I giudici sono responsabili penalmente di ogni reato che commettano

nell’esercizio delle loro funzioni, mentre dal punto di vista della

responsabilità civile, chiunque abbia subito un danno ingiusto per dolo o

colpa grave può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni.

L’art 111 Cost. detta i principi del c.d. giusto processo, ovvero ogni

processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità

davanti a giudice terzo e imparziale. Inoltre è previsto che la legge debba

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assicurare la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari. Un altro

strumento di garanzia è l’obbligo di motivazione dei provvedimenti

giurisdizionali, in modo che la motivazione stesa dal giudice possa essere

contestata attraverso il ricorso ad altro giudice di secondo grado con

l’impugnazione.

 

ORGANI CON RILIEVO COSTITUZIONALE

Accanto ai cinque organi costituzionali (Governo, Parlamento, Presidente

della Repubblica, Corte Costituzionale, Pubblica Amministrazione) vi sono

altri cinque organi detti di rilievo costituzionale, perché anche se previsti

dalla Costituzione non presentano i caratteri di sovranità e

indefettibilità1degli organi costituzionali.

Il Consiglio Superiore della Magistratura art. 104 Cost.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo

composto da esperti e rappresentati delle categorie produttive i misura

proporzionale alla loro importanza numerica e qualitativa. L’art. 99 Cost

defisse il CNEl l’organo di consulenza delle Camere del Governo per le

materie attribuitegli dalla legge, inoltre può contribuire all’elaborazione

della legislazione economia e sociale secondo i principi e i limiti stabiliti

dalla legge. Ha inoltre l’archivio dei contratti collettivi e la banca dati sui

costi e le condizioni di lavoro.

Il Consiglio Supremo di Difesa, oltre al Presidente della Repubblica ne

fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e altri 5 ministri

(Interni, Difesa, Affari Esteri, Tesoro, Industria e Commercio) e il Capo

dello Stato Maggiore della Difesa. Si occupa dell’esame dei problemi

generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e alla fissazione di

direttive per l’organizzazione militare.

Il Consiglio di Stato, è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e

di tutela della giustizia nell’amministrazione, è diviso in 6 sezioni, tre con

funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. L’attività consultiva

1 Indefettibile, ovvero se sostituito implica il mutamento del regime.

del Consiglio consiste nel dare pareri non vincolanti ai Ministri che ne

facciano richiesta.

La Corte dei Conti svolge una funzione di controllo preventivo di

legittimità delle norme giuridiche, e una funzione di controllo finanziario

che si esaurisce nella verifica della gestione del bilancio.

30/11/2011

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

STATO, DIRITTO,COSTITUZIONALE,PUBBLICO,DISPENSA,COMPENDIO,ESAME,UNIVERSIRARIO(Gli ordinamenti regionali e locali)

La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V della

Costituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di un

marcato decentramento.

La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e

Stato, ponendo quest’ultimo sullo stesso piano dal punto di vista

istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (il

precedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-

Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°

comma dell’art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al

Comune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via

primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di

sussidiarietà. Il 2° comma invece sancisce l’autonomia statutaria di questi

enti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.

Sostanzialmente immutato è l’art. 116 Cost, a cui la legge costituzionale

introduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statuto

ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni

particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Tale

disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2

e 3 dell’art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di

competenza concorrente Stato-Regione.

Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova

formulazione dell’art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestà

legislativa dello Stato e potestà legislativa delle Regioni.

La nuova formulazione ribalta completamente l’impostazione precedente

dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni

potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre vi

era la potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite alla

legislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazione

concorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio di

residualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alle

Regioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservate

alla legislazione Statale.

Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti ai

rapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,

l’organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano una

regolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosi

attribuita:

·  allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva

delega alle Regioni,

·  alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente

riconosciute di competenza regionale,

·  agli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni a loro attribuite.

Innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta anche l’art. 118, in tema

di funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alle

Regioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessi

avevano l’esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del

parallelismo, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvo

che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città

metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

L’art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base al

quale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale più

vicino ai cittadini, se l’interesse travalica per esempio il territorio

comunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalica

anche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livello

statale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietà

orizzontale favorendo l’autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)

per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riforma

costituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo delle

funzioni con il principio della sussidiarietà.

Con l’art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e le

Città metropolitane, si vedono riconosciute l’autonomia finanziaria.

Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di triplice

origine:

§ autonome, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire

propri tributi ed entrate,

§ da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive

agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,

§ dai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di

destinazione.

Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,

volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza che

esse siano accompagnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.

L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a

contenere la spesa delle autonomie locali, “gli enti non possono indebitarsi

se non per finanziare investimenti” non per spese correnti (come quelle del

personale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,

quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderà

solo dalla credibilità di ciascun singolo ente.

L’art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei

confronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la libera

circolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l’esercizio del

diritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere di

intervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,

qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o

comunitarie oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza

pubblica.

In base all’art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con la

Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive

(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dal

Parlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlo

davanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale

entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla

sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un

quinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto a

referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei

voti validi (c’è il quorum funzionale ma non quello strutturale).

Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa si

che gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadro

generale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delle

regioni ordinarie).

Ne deriva che tali regioni prevedono:

·  competenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per

le regioni ordinarie

·  in alcune materie una competenza esclusiva,

·  e un ampia autonomia finanziaria.

Sono organi della Regione:

·  il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita

alla Regione (potere legislativo);

·  la Giunta, che è l’organo esecutivo;

·  il Presidente, che rappresenta il vertice dell’esecutivo, infatti oltre

alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige la

politica della giunta e ne è responsabile.

La Costituzione prevede per il presidente della Regione l’elezione a

suffragio universale diretto, nonché l’importante potere di nomina e

revoca dei membri della giunta.

Lo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità dei

componenti della giunta e dei consiglieri regionali.

E’ previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e di

rimozione del presidente nel caso compiano atti contrari alla Costituzione

o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dal

Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo art. 127 ha inoltre sostituito il c.d visto governativo sulla

legislazione regionale (cioè si sottoponevano gli atti amministrativi

regionali a controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato), ora il

Governo può intervenire solo nel caso in cui ritenga che la legge regionale

vada al di là delle competenze della regione. Viceversa la Regione può

agire solo se la legge dello Stato o di altra Regione invada la propria

competenza, promovendo una questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte.

Infine l’art 132 e 133 Cost. disciplinano le modalità di creazione di nuove

Regioni, Province e Comuni, la distinzione sta nella natura delle legge che

dispone la istituzione del nuovo ente, ovvero per la Regione è necessaria

una legge costituzionale, per la Provincia una legge ordinaria e per il

Comune una legge regionale.

LA DEVOLUTION DI BOSSI (in sintesi)

Con il progetto Bossi, le Regioni acquisterebbero competenze esclusive in

materia di sanità, istruzione e polizia locale. Dopo la riforma

costituzionale del titolo V del 2001, le Regioni hanno già competenza

concorrente su sanità e istruzione ma nulla in termini di politica locale che

secondo il ministro Castelli sarebbe una nuova forza di polizia che

dovrebbe occuparsi dei reati minori.

28/11/2011

IL GOVERNO

costituzione.jpg

Il Governo è un organo costituzionale complesso a cui spetta il potere

esecutivo che va molto al di là della semplice attuazione ed esecuzione del

comando legislativo parlamentare, infatti esso si fonda sulla necessaria

collaborazione con gli altri poteri costituzionali dello Stato e in particolare

con quello legislativo.

Il Governo inoltre è titolare della funzione di iniziativa nonché dispone di

funzioni legislative eccezionali emettendo atti aventi valore di legge. Lo

stesso Governo è responsabile del suo operato nei confronti del Parlamento

da cui deve godere la fiducia, fondamentale per il prosieguo del suo

operato.

Il Governo come il Parlamento è un organo complesso in quanto formato

da più organi.

Art. 92 Cost.

Il Governo della Repubblica è composto da un organo collegiale e da una

pluralità di organi individuali:

·  Presidente del consiglio dei ministri

·  Ministri

·  Consiglio dei ministri

Art. 95 Cost.

Il Presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile, in particolare mantiene l’unita di indirizzo politico e

amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. Il potere

di dirigere la politica generale del Governo non va confuso con quello di

decidere e determinare tale politica che spetta invece al Consiglio dei

ministri.

Il Presidente del consiglio:

o Propone la nomina dei ministri al Presidente della Repubblica

o Propone la questione di fiducia al consiglio

o Rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali

o Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio i presenta alle

Camere i disegni di legge d’iniziativa governativa

o Promuove e coordina l’azione di governo relativa alla partecipazione

dell’Italia all’UE.

La presidenza del consiglio ha sede a palazzo Chigi, ed è dotata di una

struttura composta da numerosi dipartimenti, uffici e servizi.

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del

consiglio e dai singoli ministri. Ad esso spetta il compito di:

§ Decidere sulla proposta del Presidente del consiglio di porre la

questione di fiducia

§ Determinare l’indirizzo politico generale del Governo

§ Deliberare sulla presentazione dei disegni di legge e su gli atti

normativi (decreti legge, decreti legislativi e regolamenti

governativi).

Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del consiglio che ne

fissa l’ordine del giorno, le sedute non sono pubbliche, le deliberazioni

sono assunte a maggioranza, esse in virtù del principio della collegialità si

configurano all’esterno come espressione della volontà unitaria del

Governo e sono vincolanti anche per i ministri dissenzienti.

I ministri sono organi individuali che hanno una duplice veste, da un lato

sono organi di direzione politica, in quanto facenti parte del Consiglio dei

ministri, dall’altro sono organi amministrativi rappresentando il vertice dei

ministeri. Essi pertanto rispondono collegialmente per le deliberazioni

assunte dal Consiglio dei ministri e individualmente per quelle prese quali

organi di vertice dei rispettivi ministeri. I ministri sono definiti con

portafoglio quando sono a capo di un dicastero, viceversa sono senza

portafoglio quando non sono a capo di alcun dicastero, i quali fanno

comunque parte del Consiglio dei ministri.

Gli altri organi costituzionali non necessari ma che integrano la

composizione del Governo sono:

- Consiglio di gabinetto che è un organo di supporto politico del

presidente composto da ministri di particolare importanza

designati dal Presidente del Consiglio

- Sottosegretari di stato che hanno il compito di assistere il

ministro e su sua delega esercitare determinate funzioni che a lui

appartengono.

- Vice ministro nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del

Presidente del consiglio, può partecipare al consiglio dei ministri

ma senza diritto di voto, svolgendo per altro una funzione

consultiva.

- Commissari straordinari di governo a quali viene affidati

specifici obiettivi

- Comitati interministeriali che assolvono compiti settoriali,

costituiti da più ministri e da funzionari ed esperti.

 

 

FORMAZIONE DEL GOVERNO

La formazione del Governo trova il suo presupposto nella presentazione

delle dimissioni del Governo precedente nelle mani del Presidente della

Repubblica. Il Governo dimissionario resta in carica per gli affari di

ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Repubblica dopo la presentazione delle dimissioni del

Governo apre le consultazioni con le più alte cariche dello Stato, con i

rappresentanti dei partiti e con i personaggi del mondo politico in modo da

acquisire una visione della situazione politica che gli consente di

individuare quali forze siano in grado di costituire una maggioranza

parlamentare e quale uomo politico sia in grado di presiedere un governo

che abbia l’appoggio di tale maggiora.

Accettato l’incarico il Presidente del consiglio sottopone la liste dei nuovi

ministri a Capo dello Stato, il quale nomina con proprio decreto, il

Presidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Tutti i componenti del

Governo prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e con

tale atto il nuovo Governo entra in carica ed il precedente cessa dalle sue

funzioni.

Art. 94 Cost.

Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti alle

Camere per ottenere la fiducia sulla base del programma presentato dal

Presidente del consiglio. La fiducia viene concessa sulla base di una

mozione motivata votata con scrutinio palese con appello nominale (i

parlamentari devono dire ad alta voce “si” o “no” o “mi astengo” alla

mozione di fiducia). Se l’esito della votazione è negativo il Governo ha

l’obbligo di dimettersi.

Il Governo resta normalmente in carica finché non presenta le dimissioni,

le quali sono originate dal venir meno della fiducia del Parlamento, si

determina cosi una crisi di Governo.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei

componenti della Camera.

In base ai regolamenti parlamentari il Governo su proposta del Presidente

del Consiglio può porre la questione di fiducia in Parlamento

nell’imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, considerandola

rilevante ai fini del proprio indirizzo politico. Qualora l’assemblea si

pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni il Governo è

tenuto a dimettersi, in quanto un voto contrario equivale in questo caso ad

una approvazione di una mozione di sfiducia e dunque determina l’obbligo

di dimissioni del governo.

La sfiducia nei confronti di singoli ministri può invece dal luogo alla

cosiddetta procedura di rimpasto con cui si procede alla sostituzione di uno

o più membri del Governo.

Ipotesi particolari di dimissione del Governo ricorrono in caso di:

ü Morte o impedimento permanente del Presidente del consiglio, in

quanto essendo la sua funzione insostituibile nell’ambito del

Governo, il suo venir meno comporta lo scioglimento del

Consiglio dei ministri.

ü Elezione del Parlamento, infatti non può estendersi il rapporto di

fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.

 

FUNZIONI DEL GOVERNO

Il Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediante

l’attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenute

nelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazione

dell’indirizzo politico generale e nella stessa produzione legislativa.

La funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dal

Consiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generale

del Governo e a fissare l’indirizzo dell’azione amministrativa.

Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministri

quali organi di vertice dei ministeri.

La funzione normativa del Governo concerne invece l’emanazione di

fonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie

(regolamenti).

Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progetti

politici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull’indirizzo

politico dell’esecutivo.

LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO

Il Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politica

diffusa nel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio

dell’opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.

Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del

governo rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.

Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistratura

ordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.

26/11/2011

IL PARLAMENTO ITALIANO

costituzione_solleviamoci.jpg

Art. 55 Cost.

Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati che consta

630 membri e dal Senato della Repubblica, composto da 315 senatori.

E’ dunque un organo complesso costruito da due organi collegiali secondo

i principi del sistema bicamerale.

La ragione posta a base del sistema bicamerale italiano è quella di

assicurare una migliore ponderazione delle scelte politiche del legislatore,

sia per effetto della loro valutazione da parte di due organi distinti, sia in

virtù della pausa di riflessione consentita per il passaggio dei progetti di

legge da una Camera all’altra.

Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto.

Nel primo caso entrambe le Camere si trovano sullo stesso piano, mentre

nel secondo c’è la supremazia di una Camera rispetto ad un'altra.

La scelta del bicameralismo perfetto pone l’esigenza di una

differenziazione fra le due Camere, affinché l’una non sia semplice

doppione dell’altra.

La differenziazione fra le Camere nel nostro ordinamento è cosi attuata:

§ La capacità elettorale attiva viene riconosciuta ai cittadini che hanno

compiuti i 18 anni d’età per essere elettori per la Camera dei

deputati, mentre ne occorrono 25 per essere elettori per il Senato

§ La capacità elettorale passiva viene riconosciuta ai cittadini che

hanno compiuto i 25 anni d’età per la Camera dei deputati e i 40 per

il Senato

§ Presenza al Senato di membri non elettivi, i senatori a vita di

nomina presidenziale per i loro altissimi meriti nel campo sociale,

 

scientifico, artistico e letterario, e i senatori a vita di diritto ovvero

gli ex presidenti della Repubblica.

§ Il Senato è eletto a base regionale, ciò per garantire un adeguata

rappresentanza regionale in modo da consentire il raccordo da Stato

e Regioni.

Art 60 Cost.

Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non

per legge e in caso di guerra.

Art 61 Cost.

I poteri delle Camere peraltro sono prorogati fino al momento in cui non si

riuniscono le nuove Camere in modo da garantire in ogni caso la continuità

nell’esercizio delle funzioni parlamentari (regime di prorogatio).

Il principio del bicameralismo implica che ogni Camera prenda le proprie

decisioni autonomamente, fanno eccezione le ipotesi in cui il Parlamento

delibera in seduta comune. In tal caso esso non riveste più i connotati

dell’organo complesso ma acquista quelli di un organo collegiale composto

dall’insieme dei deputati e dei senatori.

Il Parlamento in seduta comune:

§ Elegge con il concorso dei delegati regionali il Presidente della

Repubblica

§ Assiste al suo giuramento e lo può mettere in stato d’accusa

§ Elegge 5 giudici costituzionali

§ Elegge 10 membri del Consiglio superiore della magistratura

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente delle Camere, il

quale ha anche il compito di indire l’elezione del nuovo Presidente della

Repubblica, mentre il presidente del Senato può sostituire il Presidente

 

della Repubblica nei casi in cui esso sia impossibilitato all’esercizio delle

proprie funzioni.

L’organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera sono disciplinati

da norme fondamentali che stabiliscono:

§ Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e

l’ufficio presidenza

§ Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza

assoluta dei propri componenti, si tratta di regole che devono essere

cosi condivise da un numero di parlamentari più ampio di quello

richiesto per le decisioni ordinarie. L’organizzazione e il

funzionamento di ciascuna Camera sono oggetto di una vera e

propria riserva regolamentare, nel senso che si tratta di materie che

non possono essere disciplinate da altre fonte di rango subcostituzionale.

§ Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale)

purché sia presente la maggioranza dei componenti (quorum

strutturale). Alla Camera gli astenuti concorrono a formare il

quorum strutturale, ma non quello funzionale, mentre al Senato

l’astenersi è quasi come votare contro.

§ Le sedute sono sempre pubbliche a meno che non sia deliberata una

seduta segreta

§ I membri del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di

essere ascoltati ogni volta che lo richiedono

§ La Costituzione prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità

per la carica parlamentare. (art 65 Cost) Si ha l’incompatibilità

 

quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche,

mentre si parla di ineleggibilità quando il cittadino al momento della

candidatura non ha smesso di esercitare la carica ricoperta entro i

termini stabiliti dalla legge. Fra gli in eleggibili purché non abbiano

cessato dalle funzioni almeno 6 mesi prima della scadenza della

legislatura i presidenti di provincia, i sindaci, consiglieri regionali, il

capo di polizia, i prefetti ecc.

§ Ciascuna Camera giudica i requisiti per l’ammissione dei suoi

componenti, (art 66 Cost) a tal fine viene istituita presso ciascun

ramo del Parlamento una commissione permanente definita giunta

delle elezioni che ha il compito di riscontrare l’esistenza dei requisiti

richiesti per la convalida dell’elezioni, altrimenti la contesta. In

questa seconda ipotesi le Camere votano a scrutinio segreto per la

convalida o meno dell’elezioni.

§ I membri del Parlamento godono dell’immunità parlamentare,

(art. 68 Cost) ovvero non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento

può essere sottoposto a perquisizioni personale o domiciliare, salvo

nei casi di sentenza di condanna irrevocabile e nei casi in cui siano

stati colti in flagranza di reato.

 

ORGANI DELLE CAMERE

Gli organi interni delle Camere sono:

o Il Presidente dell’Assemblea che ha il compito di rappresentare

all’esterno le Camere non che garantire l’osservanza del regolamento

 

e il buon andamento dei lavori. A tal fine dirige le discussioni,

mantiene l’ordine e stabilisce la successione delle votazioni.

o Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza e lo

assiste all’esercizio delle sue funzioni.

o L’ufficio presidenza ha compiti amministrativi (nomina su proposta

del presidente il segretario generale), non che ha compiti di natura

politico-organizzativa.

o La conferenza dei capigruppo, competente a definire il programma

dei lavori dell’assemblea, deliberando sulla programmazione dei

lavori, sul calendario e l’ordine del giorno delle singole sedute, si

parla infatti di giunte per le elezioni, per il regolamento o per le

Comunità Europee.

o Le giunte sono organi collegiali i cui membri sono eletti dal

presidente dell’assemblea, hanno compiti specifici.

o I componenti del Parlamento si ripartono in gruppi parlamentari che

condividono idee politiche omogenee. I parlamentari sono obbligati

ad appartenervi, qualora manifestassero la volontà di non far parte di

nessun gruppo parlamentare, vengono automaticamente iscritti nel

c.d. gruppo misto. Affinché si possa formare un gruppo è necessario

che vi partecipano almeno 20 deputati e 10 senatori.

o Commissioni permanenti suddivise in base all’oggetto della loro

competenza, attuano il decentramento dell’attività parlamentare, esse

sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari

gruppi parlamentari.

o Commissioni interparlamentari composte sia da deputati che da

senatori, hanno funzioni prevalentemente consultive

 

Spesso in parlamento si è verificato il c.d ostruzionismo parlamentare, che

è l’atto mediante il quale le minoranza abusando dei poteri consentiti dal

regolamento paralizzano i lavori delle assemblee per impedire l’adozione di

provvedimenti adottati dalla maggioranza e da essi non condivisi.

Per evitare un ricorso eccessivo all’ostruzionismo gli ultimi regolamenti

parlamentari hanno introdotto il c.d. contingentamento dei tempi ovvero

stabilire il numero si sedute necessarie per la discussione, ed hanno

previsto inoltre l’abolizione della possibilità da parte dei parlamentari di

intervenire senza limiti di tempo nella discussione.

 

FUNZIONI DELLE CAMERE

 

 Funzione legislativa

L’art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è

esercitata collettivamente dalle due Camere. La formazione della legge è

dunque un atto complesso al quale concorrono in misura paritaria le

volontà delle due Camere.

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si svolge in tre fasi:

1. la fase di iniziativa

2. fase deliberativa

3. fase della promulgazione e pubblicazione della legge

Art 71 Cost.

L’iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della

Camera, ciascun consiglio regionale e al popolo mediante una proposta

firmata dal almeno 50.000 elettori.

Art 72 Cost.

 

Per l’approvazione delle leggi la Costituzione prevede 3 tipi di

procedimenti:

Il procedimento ordinario, in cui ogni disegno di legge presentato ad una

Camera è esaminato da una commissione a seconda delle rispettive

competenze chiedendo se è necessario il parere di altre commissioni. Le

commissioni possono anche apportare modifiche o procedere alla nuova

stesura del progetto di legge. Al termine dei lavori la commissione riferisce

all’assemblea, la quale l’approva articolo per articolo con votazione finale.

Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge

in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di approvazione dei

bilanci e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Il procedimento abbreviato concerne i disegni di legge dei quali è

dichiarata l’urgenza. Esso si svolge secondo le medesime modalità del

procedimento ordinario ma in termini di tempo più ridotti.

Con il procedimento decentrato il progetto di legge viene esaminato e

successivamente approvato o respinto dalla stessa commissione

parlamentare. Il progetto di legge finché non sia stato approvato

definitivamente può essere rimesso alla Camera quando ne faccia richiesta

il Governo, un decimo dei membri della Camera o un quinto dei

componenti della commissione.

Una volta approvata dal Parlamento occorre che venga promulgata dal

Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione della legge.

Al Presidente della Repubblica compete un controllo sulla costituzionalità

della legge, se il controllo ha esito positivo, il Presidente promulga la legge,

altrimenti la rinvia con un messaggio motivato alle Camere perché la

 

riesaminino. Se le Camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica è

tenuto a promulgarla.

La promulgazione consiste in una dichiarazione solenne e formale

dell’avvenuta approvazione della legge da parte del Parlamento e

dell’obbligo di osservarla.

Dopodiché la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in

vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione a meno che non sia previsto un

termine diverso.

 

Funzione di indirizzo politico

La funzione di indirizzo politico consiste nella determinazione dei fini

dello Stato e nella individuazione degli interventi necessari per realizzarli.

Fra gli atti di indirizzo politico posti in essere dal Parlamento particolare

importanza ha la legge finanziaria e del bilancio, in quanto altro non sono

che le decisioni relative alla destinazione delle risorse pubbliche in

relazione ai diversi fini da perseguire.

Altri strumenti che le camere utilizzano allo scopo di specificare ed

integrare l’indirizzo politico generale sono:

Le mozioni sono lo strumento che serve promuovere un dibattito che si

conclude con una deliberazione su un qualsiasi argomento e non hanno un

destinatario predeterminato. Una volta approvate esse si traducono in

direttive nei confronti del Governo che è tenuto a rispettare.

La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma non sono volte a

promuovere un dibattito ma rappresentano la conclusione di un dibattito

che si è già tenuto in precedenza

 

Funzione di controllo

Al Parlamento compete anche una funzione di controllo sull’attività di

Governo che si esercita mediante la presentazioni di interrogazioni o

interpellanze.

Le prime sono domande rivolte per iscritto al Governo per chiedere

informazioni o conferma di informazioni già note.

Le seconde sono domande rivolte al Governo per sapere perché si è

comportato in un certo modo o cosa intende fare su una data questione

politica.

Infine la Costituzione prevede anche che ciascuna Camera possa istituire

delle commissioni d’inchiesta che abbiano per oggetto materie di pubblico

interesse, per accertare le eventuali responsabilità politiche.