25/03/2012
5 Lo Stato e Confessione Cattolica
In questa lezione affronteremo il tema dei rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, analizzando, in particolare, lo strumento giuridico che disciplina i rapporti tra le medesime autorità: l’Accordo di Villa Madama.
Tale Accordo, con annesso Protocollo Addizionale:
1) è stato firmato a Roma (Villa Madama) il 18 febbraio 1984, dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli;
2) intitolato ‘Accordo di modificazioni del Concordato lateranense’;
3) ratificato e reso esecutivo in Italia con la Legge n. 121 del 25 marzo 1985, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Suppl. ord. – n. 85 del 10 aprile 1985;
A differenza del Concordato del 1929 – composto di ben 45 articoli – l’Accordo del 1986 si articola in 14 articoli, integrato da un Protocollo di 7 punti. Vista l’esiguità degli articoli, in dottrina si è parlato di accordo-quadro: in esso sarebbero contenuti i principi per la disciplina delle singole materie, rinviando per la disciplina di dettaglio, a successivi accordi o intese tra le autorità competenti dei due ordinamenti. Stabilisce, infatti, l’art. 13, n.2 che “ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana”.
Ed in effetti, successivamente all’entrata in vigore dell’accordo, numerose sono stati gli Accordi (a, b) e le Intese stipulate tra Stato e Chiesa Cattolica ‘attuative’ dell’Accordo - rispettivamente ratificate e rese esecutive ed approvate - in materia di (c,d,e,f):
a) Riforma degli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (L. 20 maggio 1985, n. 222; DPR 13 febbraio 1985, n. 33);
b) Nomine ecclesiastiche (Scambio di Note del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l’Ambasciata italiano presso la Santa Sede;
c) Festività religiose (DPR 28 dicembre 1985, n. 792);
d) Insegnamento della Religione Cattolica (DPR 16 dicembre 1985, n. 751; 24 giugno 1986, n. 539; 8 maggio 1987, n. 204; 21 luglio 1987, 350; 21 luglio 1987, n. 339; 26 febbraio 1988, n. 161; 23 giugno 1990, n. 202);
e) Assistenza Spirituale (DPR 27 ottobre 1999, n. 421);
f) Beni culturali (DPR 26 settembre 1996, n. 571).
Il complesso delle norme pattizie di cui sopra disciplinano, dunque, la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Italia e le c.d. res mixtae, vale a dire i settori, le materie di comune interesse per lo Stato e per la Chiesa Cattolica, perché rilevanti sia sotto il profilo politico che religioso.
Mentre l’analisi della disciplina relativa ad alcuni di tali settori sarà affrontata nei prossimi capitoli, in questa sede ritengo opportuno soffermarmi ad approfondire le ragioni della modificazione del Patti lateranensi. E’ bene a tal fine delineare – sia pure sinteticamente - le condizioni storico-politico-culturali che sono sullo ‘sfondo’ di tale intervento normativo.
Fino al 1948 i rapporti tra lo Stato italiano e Chiesa Cattolica, come sappiamo, erano regolati dai Patti lateranensi del 1929.
L’entrata in vigore della Costituzione significò, però, non soltanto la sostanziale modifica dell’assetto istituzionale (passaggio dalla monarchia alla repubblica), ma anche e, soprattutto, l’introduzione ovvero la formalizzazione costituzionale di principi e norme rilevanti (anche) per il fenomeno religioso.
Inizia, così, quella che in dottrina è stata definita la ‘nuova stagione’ delle relazioni tra Italia e Santa Sede.
E’ bene precisare che già in seno all’Assemblea costituente, nel momento in cui doveva delinearsi la disciplina riguardante il fenomeno religioso e, quindi il rapporto tra lo Stato e le Confessioni religiose, venne in rilievo il problema della legislazione ecclesiastica riguardante il periodo del biennio 1929-1930. Tale legislazione, infatti, alla luce dei principi costituzionali, di libertà ed uguaglianza ed in particolare quello di laicità (il quale pur non essendo stato formalmente costituzionalizzato, ben poteva intendersi sotteso a molte norme costituzionali) presentava delle antinomie con l’adottanda Costituzione italiana.
Il problema emerse, in particolare, quando si trattò di formulare l’attuale art. 7 della Costituzione: i termini della questione riguardavano il richiamo (o meno) dei Patti Lateranensi nella Costituzione, per il richiamo in essi contenuto dell’art. 1 dello Statuto Albertino che affermava essere la religione cattolica la sola religione di Stato.
Per quanto concerne le posizione degli esponenti delle varie aree politiche in sede di discussione, vi rimando al primo capitolo del nostro manuale (Dalla Torre), soffermandoci oggi soltanto sull’esito di tale discussione, ovvero sulla soluzione adottata dai Padri costituenti: si optò, cioè, per il richiamo dei Patti Lateranensi nel testo dell’attuale art. 7 della Cost., con l’impegno, tuttavia, di revisionare il testo del 1929.
La citata ‘nuova stagione’ nei rapporti tra Stato Italiano e Santa Sede inizia così intorno agli anni ’60, quando nel dibattito politico, si faceva sempre più centrale la questione circa la compatibilità tra la legislazione del 1929-1920 e i citati principi costituzionali concernenti il fenomeno religioso.
In quegli anni, poi, numerose leggi contribuirono a creare le condizioni per un sostanziale intervento normativo che riequilibrasse la situazione (legge sul divorzio; la riforma della scuola materna e secondaria; obiezione di coscienza al servizio militare; la riforma sul diritto di famiglia; l’istituzione dei consultori familiari; legge sull’obiezione di coscienza, sull’assistenza e beneficienza).
In tale contesto prende l’avvio il ‘lungo’ periodo delle trattative tra la Santa Sede ed il Governo Italiano. La Camera dei Deputati approvò una mozione per la revisione del Concordato; mentre il Ministro di Grazia e Giustizia verso la fine del 1968 istituisce una Commissione di Studio (che s’insedio nel marzo 1969) presieduta dall’onorevole Gonnella, proprio per analizzare, i presupposti, contenuti, le modalità, per poter procedere - alla luce delle procedura previste dalle norme costituzionali - alla revisione del Concordato del 1929 per adeguarlo, come detto, allo ‘spirito’ della Costituzione. Tali lavori si conclusero nel luglio del 1969 con una relazione presentata allo stesso Ministro.
Immediatamente dopo, cominciano ad emergere profili di tensione tra Stato e Chiesa al momento dell’approvazione della legge sul divorzio: il Governo venne così incaricato di promuovere un negoziato con la Santa Sede per poter procedere alla necessaria modifica.
I lavori delle due delegazioni si protraggono fino al 1983, quando il Presidente del Consiglio, l’onorevole Bettino Craxi, siglava l’Accordo di Villa Madama il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la Legge 121/1985.
Dal punto di vista giuridico, come si accennava all’inizio della lezione, l’Accordo di Villa Madama si presenta, data l’esiguità degli articoli, come accordo-quadro. Per tale sua peculiare caratteristica in dottrina si è parlato di ‘bilateralità diffusa, aperta e potenzialmente illimitata’, ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni concordatarie:
a) ‘Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana’ (art. 13, comma 2);
b) ‘Se in avvenire sorgessero difficoltà d’interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata’ (art.
Il citato principio della bilateralità diffusa si è manifestato concretizzandosi proprio con l’adozione di ‘vari moduli e forme convenzionali’ (Dalla Torre) in conformità di quanto previsto nelle medesime disposizioni concordatarie..
La forma più impegnativa prevista dall’Accordo, riguarda l’istituzione di una Commissione paritetica in due casi: per la disciplina degli enti e beni ecclesiastici; per la ricerca di un’amichevole soluzione tra le due Parti ‘se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione’ (art. 14 Acc. Cit.). Ciò è avvenuto con due strumenti diversi: 1) Accordo: le norme elaborate dalla Commissione, di natura integrativa e non attuativa (si pensi alle norme sul sostentamento del clero) sono state approvate dalle autorità dei due ordinamenti secondo la stessa procedura formale prevista per l’Accordo, cioè in forma di trattato internazionale, cui è stata data esecuzione in Italia con la citata L. 222/1985) Scambio di note: le norme elaborate dalla Commissione d’interpretazione autentica di alcune disposizioni dell’Accordo adottate mediante uno scambio di note, ‘forma semplificata’ di accordo internazionale.
L’Accordo, per la disciplina di dettaglio o attuativa di alcune materie in conformità ai principi in esso enunciati, individua le autorità dei due ordinamenti: a) per la Chiesa Cattolica: la Conferenza Episcopale Italiana ovvero le Conferenze Episcopali Regionali (autonomamente o su mandato della prima) ovvero i singoli Vescovi nell’ambito della propria diocesi; b) per lo Stato: il Ministro competente ovvero le singole Regioni.
Le intese che ne sono derivate sono state distinte in dottrina in due categorie:
1) intese paraconcordatarie: di carattere normativo contengono la disciplina di dettaglio in una determinata materia sulla base dei principi dell’Accordo o previo accordo apicale, assumendo rispetto ad essi una funzione attuativa/integrativa e natura di accordo derivato;
2) intese procedimentali: riguardano la presenza dell’autorità ecclesiastica nell’ambito di procedure amministrative, onde consentire la rappresentanza degli interessi ecclesiali in vista dell’adozione di un provvedimento amministrativo (art. 5, n. 3, Acc.): ‘L’Autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Rispetto a tali accordi derivati o sotto-intese, ci si è posti il problema di stabilire se la copertura costituzionale di cui godono i Patti Lateranensi ed il successivo Accordo di revisione, in forza dell’artt. 7 sia ad essi estensibile.
Due le posizioni:
1) negativa: la copertura opera solo ed esclusivamente per le leggi di esecuzione dei Patti;
2) positiva: la copertura si estenderebbe alle fonti sub-concordatarie in forza della natura di accordo-quadro dell’Accordo del 1984, legati, dunque, da un nesso di logica consequenzialità. A tal proposito è stato affermato che sembra ‘…in ogni caso difficile poter escludere a priori effetti riflessi della copertura costituzionale sulle fonti subconcordatarie che diano diretta attuazione alla legge n. 121/1985, soprattutto in quelle ipotesi in cui è lo stesso testo dell’Accordo a rinviare esplicitamente a successive intese per la disciplina di dettaglio della singola materia sulla base di principi da esso enunciati. In questi casi infatti la font sub concordataria, nella misura in cui si attua i principi dell’Accordo, realizza in forma compiuta la disciplina della singola materia concordataria, andando a collocarsi all’interno dello spazio normativo, dedicato alla disciplina dei “rapporti” tra lo Stato e la Chiesa (e analogo discorso va fatto per quanto riguarda le intese con le altre confessioni religiose, ex art. 8, comma 3, cost.), che lo stesso art. 7 cpv. riserva integralmente al legislatore pattizio. In sostanza l’ambito della copertura costituzionale di cui all’art. 7 cost. sembra debba individuarsi non solo sulla base del criterio formale della fonte ivi espressamente richiamata (i “Patti Lateranensi”), ma anche tenendo conto di quello sostanziale della materia ad essa riservata, ossia la disciplina dei “rapporti” tra lo Stato e la Chiesa, come individuata dalle de prati negli origina patti nelle loro modifiche da esse concordate” (Dalla Torre).
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23/03/2012
4 La libertà religiosa
Il tema affrontato in questa lezione concerne la dimensione istituzionale della libertà religiosa e, quindi, delle Confessione Religiose e dei loro rapporti con lo Stato italiano.
Il livello di tale lezione è di tipo introduttivo: saranno affrontati cioè i profili giuridici delle modalità di relazione tra tali entità, rinviando per maggiori approfondimenti al manuale (Dalla Torre) ed alle prossime lezioni.
Partiamo, preliminarmente, dal concetto di Confessione Religiosa. Cosa s’intende con tale espressione? La dottrina e la giurisprudenza formulano in merito varie definizioni.
La definizione dottrinale più accredita è quella dell’insigne ecclesiasticita Francesco Finocchiaro, secondo il quale con tale espressione deve intendersi: “comunità stabili dotate o no di una organizzazione e normazione propria ed aventi una propria ed originale concezione del mondo basata sull’esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del Divino nell’immanenza”.
Non tutte le Religioni tuttavia assumono un volto istituzionale e, quindi, non divengono Confessioni Religiose: fedeli o, più in generale, gli aderenti ad una determinata religione non sempre rivestono giuridicamente le loro scelte religiose, esprimendosi in termini di diritti ed obblighi, ovvero, individuando organi con funzioni regolanti le dinamiche del gruppo religioso cui appartengono. Per altre religioni, invece, il profilo giuridico del loro agire ha una rilevanza imprescindibile: è il caso della Chiesa Cattolica, per la quale l’aspetto giuridico-istituzionale della propria realtà assume finanche una valenza teologica (….comunità gerarchicamente organizzata): organi e funzioni, doveri e diritti dei fedeli costituiscono, infatti, l’espressione istituzionale della religione cattolica, il suo ordinamento giuridico.
Dopo questo breve, ma necessaria premessa, passiamo ora ad analizzare la disciplina giuridica che il nostro ordinamento prevede per le Confessioni Religiose.
Possiamo iniziare col dire che la nostra Costituzione presta particolare attenzione agli ordinamenti delle Confessioni religiose: Cattolica (art. 7, comma 1, cost.) e acattoliche (art. 8, comma 2, cost.).
E questo per vari motivi riconducibili a principi che strutturano tutta l’architettura costituzionale del nostro ordinamento giuridico. Pensiamo al concetto di ‘sovranità’ che permea di sé tutta istituti e norme previste dalla costituzione e che si esplica nel riconoscimento di ampi spazi di libertà ed autonomia di enti diversi da quelli propriamente statali; a quello di ‘pluralismo’ da cui proprio discende la ‘estraneità’ del fenomeno religioso organizzato rispetto allo Stato.
La condizione giuridica delle Confessioni Religiose è diversa a seconda della istituzione confessionale di riferimento. Tuttavia, vi è un principio che riguarda tutte le Confessioni religiose, senza differenza alcuna: è quello contenuto nell’art. 8, comma 1 della Cost. laddove è stabilito che “Tutte le Confessioni Religiose sono ugualmente libere davanti alla legge’. Richiamerei la vostra attenzione sull’inciso ‘ugualmente libere’: la disposizione costituzionale in esame, infatti, non potrebbe affermare che le Confessioni ‘sono uguali’, perché, altrimenti, violerebbe il principio di laicità, che impone allo Stato di riconoscersi incompetente in materia religiosa. Con tale norma il Legislatore ha voluto, così, riconoscere ad ogni Confessione il diritto di esprimere la propria identità, senza rischi d’intaccare il principio di uguaglianza in materia religiosa.
Ritornando al tema della posizione giuridica delle Confessioni, è necessario riferire della distinzione, operata dalla stessa Costituzione, tra Confessione Cattolica e Confessioni acattoliche (con/senza Intesa): alla Chiesa Cattolica è riconosciuta dal nostro ordinamento una posizione di indipendenza e sovranità, come previsto dall’art. 7, comma 2, cost.; mentre alle Confessioni Acattoliche è riconosciuto il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, comma 2, cost.). Per quanto concerne l’ultimo inciso di tale ultima disposizione, è importante richiamare la sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto di dover identificare le norme del’ordinamento giuridico italiano con i quali le norme dello Statuto non possono contrastare con ‘ i principi fondamentali’: si tratta della sentenza n. 43 del 21 gennaio 1988, cui rinvio.
Quindi dalle disposizioni costituzionali esaminate (art. 7, comma 1; art. 8, comma 2) emerge come l’ordinamento italiano considera le Confessioni religiose non come semplici gruppi o formazioni sociali, ma come veri e propri ordinamenti autonomi rispetto a quello dello Stato, quindi titolari di una sfera di autonomia istituzionale, su cui lo Stato stesso non potrebbe intervenire.
In via generale, ancora, è bene precisare i principi in materia di rapporti tra Stato e Confessioni religiose, vale a dire, il principio di laicità ed il principio pattizio: in base a quello di laicità, lo Stato si riconosce incompetente in materia religiosa, per cui come conseguenza il legislatore statale non procede a disciplinare in via unilaterale il fenomeno religioso; in relazione al secondo, invece, quello pattizio, il metodo della trattativa e lo strumento giuridico dell’accordo si configurano per lo Stato gli strumenti idonei da utilizzare in tale settore dell’ordinamento giuridico.
Anche con riguardo a tali principi, è necessario procedere ad una distinzione in base alla Confessioni di riferimento: per la Chiesa Cattolica vale la garanzia dei Patti Lateranensi, medianti i quali lo Stato Italiano, oltre a trattare con la Santa Sede la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Italia, ha riconosciuto alla medesima, la personalità giuridica internazionale e la giurisdizione esclusiva sullo Stato Città del Vaticano, come previsto dall’art. 4 del Trattato Lateranense, accompagnandola con una serie di garanzie personali, reali e territoriali volte ad assicurare il libero ed indipendente esercizio delle funzioni di governo sulla Chiesa Universale da parte del Sommo Pontefice. Per le altre Confessioni, invece, è stabilito che ‘i rapporti tra Stato Italiano e Confessioni acattoliche sono regolate per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze’ attraverso le quali tali Confessioni assumono uno statuto di autonomia organizzativa e di una serie di prerogative sostanzialmente analoghe a quelle previste per la Chiesa Cattolica.
Ma quale normativa si applica invece alle Confessioni religiose prive d’Intesa con lo Stato italiano?
Ricordiamo che, l’inciso dell’art. 8, comma 2, cost., fa riferimento ad un diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Quindi: la Confessioni religiosa che non volesse stipulare un’ intesa ben potrebbe farlo, optando di non regolamentare i propri rapporti con lo Stato. In questo caso, dunque, si applicherà la legge ‘unilaterale’ statale, vale a dire, la Legge n. 1159/1929 e relativo R.D. n. 289/1930, così come emendata dalla Corte costituzionale. Tale normativa, in particolare, prevede che il riconoscimento di tale tipologia di Confessioni è subordinato ad una valutazione del Governo: occorrerà un DPR su proposta del Ministero dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, cui compete, altresì, l’approvazione delle nomine dei relativi ministri di culto; ma , soprattutto, non consente l’accesso ad una serie di prerogative e agevolazioni generalmente previste per la normativa pattizia.
Per questi motivi, da alcuni anni sta emergendo la necessità di giungere ad una riforma di tale normativa (cfr. il progetto di legge sulla libertà religiosa).
1) RAPPORTI TRA STATO ITALIANO E CHIESA CATTOLICA
Fondamentale in materia è l’art. 7 della Costituzione Italiana.
Nel primo comma troviamo il riconoscimento da parte dello Stato dell’indipendenza ed dell’autonomia della Chiesa Cattolica e, quindi, del carattere originario e primario di quest’ultima. Ciò implica, altresì, il riconoscimento da parte dello Stato della sua estraneità, e dunque incompetenza della sfera religiosa.
Il secondo comma invece stabilisce che i rapporti tra i medesimi sono regolati dai Patti Lateranensi che si articolano in :
1) Trattato;
2) Concordato;
3) Convenzione Finanziaria.
Il Trattato risole finalmente la c.d. Questione Romana. Con esso, infatti, viene riconosciuta alla Santa Sede una serie di garanzie personali e reali, tra le quali, in primo luogo, la costituzione di uno Stato indipendente e sovrano: lo Stato Città del Vaticano.
Con il Concordato viene disciplinata la posizione della Chiesa Cattolica in Italia e tutta una serie di materie d’interesse per la Chiesa: la libertà di esercizio della sua missione; la condizione degli ecclesiastici e dei religiosi; lo status degli enti ecclesiastici; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico; l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Con la Convenzione, lo Stato Italiano riconosce, invece, un indennizzo alla Santa Sede per i danni subiti nel 1870 a seguito della perdita dello Stato Pontificio.
I Patti Lateranensi sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con la Legge del 27 maggio 1929, n. 810. Questi Patti sono stati poi modificati, relativamente alla parte relativa al Concordato, in forza dell’entrata in vigore nello Stato Italiano della Costituzione del 1948 che sanciva il principio di laicità e di uguaglianza anche in materia religiosa.
In relazione al principio pattizio è bene soffermare poi la nostra attenzione sull’ comma 2 dell’art. 7. In esso, proprio in forza di quell’estraneità dello Stato alla sfera religiosa, cui abbiamo accennato, si ritiene che per le materie che sono espressione di questa particolare dimensione dell’esperienza umana, sia sotto il profilo individuale che sociale, lo strumento giuridico più adatto è certamente l’accordo.
Il comma 3 dell’art. 7 fa invece riferimento alla modificazione dei Patti, all’eventualità, cioè, che si vogliano apportare delle modifiche al contenuto delle disposizione in essi contenuti. La regola qui, come accennato, è quella di ricorrere allo metodo delle trattative ed allo strumento dell’accordo, cosicché in caso di modifiche non sarà necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 cost. Ed è proprio per questa ragione che, in dottrina, le fonti di produzione bilaterale, cioè quelle frutto di accordo o intese con le Confessioni religiose, sono state definite atipiche o rinforzate, in quanto appunto il previo accordo e intesa con la Confessione interessata, aggravando il loro iter di formazione conferisce loro un grado di resistenza passiva all’abrogazione superiore a quella delle norme ordinarie di pari grado. Dunque, per modificare tale tipologia di norme occorre che il Legislatore attenda previamente all’accordo o intesa con l’Istituzione religiosa ovvero in alternativa procedere unilateralmente alla modifica delle disposizioni costituzionali di cui agli art. 7 e 8 ricorrendo unilateralmente alla procedura di cui all’art. 138. La peculiarità di tali fonti, poi, sta nel fatto che le norme che fanno riferimento allo strumento pattizio, regolatore dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, godono – come già accennato in precedenza – di una particolare stabilità o copertura costituzionale, nel senso che pur non essendo state formalmente costituzionalizzate – tant’è che la loro modifica, se ‘concordata’, non richiede il procedimento di revisione costituzionale – presentano un grado di resistenza passiva all’abrogazione superiore non solo alle leggi ordinarie, potendo anche contrastare con le norme della costituzione che non siano, tuttavia, espressione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico costituzionale. Diversamente è previsto per le leggi che approvano le Intese con le Confessioni acattoliche: ma a questa tematica dedicheremo un’apposita lezione.
Particolare attenzione merita poi la problematica relativa al richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione sollevata in seno all’Assemblea costituente. Per le posizioni assunte in merito rinvio al primo capitolo del nostro manuale (Dalla Torre) ed ad una prossima lezione.
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20/03/2012
3 Relazione tra Stato e Confessioni religiose
Richiamo la nozione di sistemi monisti e sistemi dualisti, precisando che si tratta di criteri enucleati dalla dottrina per fini di didattici.
Sistemi monisti: caratterizzati da una tendenziale sovrapposizione tra politica e religione e quindi da una mancanza di distinzione tra Autorità civile ed Autorità religiosa, Legge civile e Legge religiosa; mentre i sistemi dualisti, si caratterizzano per una distinzione tra le due sfere e quindi con una sussistenza tra dimensione politica e dimensione religiosa, con il relativo riconoscimento dell’autorità civile e religiosa, legge civile e legge religiosa.
Tre sono i principi fondamentali che in dottrina vengono utilizzati per distinguere i vari sistemi tra stato ed istituzioni religiose. Così come si sono venuti a manifestare nei vari contesti politico-istituzionali:
a) principio di unione (regola due tipologie dei rapporti stato/chiese: da una parte la teocrazia, con la quale si ha una confessionalizzazione della politica e, quindi, un’asservimento di questa alla religione; dall’altra, il cesaropapismo-girisdizionalismo, dove al contrario si ha una politicizzazione della religione e, quindi, una strumentalizzazione di questa a fini politici
b) principio di separazione ( qui lo Stato non riconosce alcuna rilevanza pubblica alle confessioni religiose, considerandole alla stregue di mere associazioni private, rimettendo la loro disciplina al diritto comune
c) principio di coordinamento ( qui i rapporti sono regolati da accordi con i rappresentanti delle relative istituzioni
Tutti i sistemi sopra descritti si sono manifestati nell’esperienza giuridica italiana.
A tal fine, si rende necessaria, sia pure in via sintetica, una ricostruzione storica delle diverse modalità di relazione nella recente realtà giuridica del nostro Paese, attraverso l’analisi della politica e della legislazione in materia ecclesiastica, da cui è possibile cogliere l’atteggiamento dello Stato dinnanzi al fenomeno religioso.
L’indagine storica prende avvio dalla formazione del Regno d’Italia fino ai nostri giorni.
Le date di particolare rilevanza storico-giuridica sono, comunque, le seguenti:
1) 4 marzo 1848 (Statuto Albertino);
2) 11 febbraio 1929 (Patti Lateranensi);
3) 2 giugno 1948 (Costituzione Italiana);
4) 18 giugno 1984 (Revisione del Concordato).
Dallo Statuto Albertino all’Unificazione del Regno d’Italia
L’art. 1 di tale Costituzione albertino può subito documentare quale tipo di relazione esistesse in quel periodo tra lo Stato e le Confessioni religiose: “La religione cattolica, apostolica, romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti esistenti sono tollerato conformemente alle leggi”. Il tenore letterale di tale disposizione ci consente, così, di formulare una qualificazione dello Stato in senso confessionista.
Vedremo, poi, che subito dopo l’entrata in vigore dello Statuto Albertino – e precisamente solo dopo pochi mesi – fu approvata una legge la n. 735 del 19 giugno 1848, la quale precisò che: ‘la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diriti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari’. Tale norma, secondo la dottrina prevalente, segna il passaggio da uno Stato Confessionista ad uno Stato laico.
Iniziamo, così, ad analizzare la politica e la legislazione ecclesiastica nei seguenti periodi storici e contesti politico-istituzionali:
A) FASE PREUNITARIA
Consideriamo differenze ed analogie tra i diversi Stati:
1) Nord (Regno di Sardegna; Lombardie, Venezie, Trentino)
Il Regno di Sardegna si presenta come una realtà politico-istituzionale, dal punto di vista religioso, d’ispirazione confessionista: la religione cattolica è la religione di stato, gode di privilegi ed ampie autonomie, ed al diritto canonico è rimessa la disciplina d’interi settori del diritto civile (es. il matrimonio; i registri anagrafici).
Le Lombardie, le Venezie ed il Trentino (parte dell’impero austriaco) optarono per un sistema di relazioni d’ispirazione giurisdizionalista-confessionista, caratterizzato da un intervento dello Stato nella vita interna della Chiesa (controllo sulle nomine dei Vescovi, dei Parroci, sui seminari ed in genere su tutte le attività della Chiesa).
2) Centro (Granducato di Toscana e Ducati di Modena e Parma; lo Stato Pontificio)
Il Granducato di Toscana e Ducati di Modena e Parma si ispirano, anch’essi, ad un modello giurisdizionali stico: in tale contesto l’intervento dello Stato si ‘spinge’ fino a porsi come strumento per una Reformatio Ecclesiae, cioè ad una riforma della Chiesa mediante leggi statali.
Lo Stato Pontificio d’ispirazione unionista, si caratterizza per una compenetrazione tra potere politico e potere religioso. Si tratta di un’esempio di Stato teocratico –ierocratico, basato su un ordinamento giuridico di cui il diritto canonico era fonte principale.
3) Sud ( Regno delle due Sicilie)
Una marcata impronta giurisdizionalistica caratterizza la politica e la legislazione ecclesiastica di tale realtà politico-istituzionale: la Chiesa, le sue istituzioni e la sua vita interna erano sottoposti ad un controllo diffuso e pervasivo.
B) FASE UNITARIA
Partiamo dal Regno di Sardegna che, come noto, guidò il movimento di unificazione nazionale, seguendo la suddivisione storica operata dalla dottrina:
1) 1848-1845
Come già accennato, il 1848 è una data storica: entra il vigore lo Statuto albertino. La reazione politica alla disposizione dell’art. 1 fu quasi immediata: solo qualche mese dopo la sua approvazione, venne adottata la legge n. 735 del giugno 1848. Comincia, così, a profilarsi un nuovo orientamento di tipo separatista-giurisdizionalista, ma di un tipo di giurisdizionalismo diverso da quello passato: non più di tipo confessionista, ma di tipo laicista, anticlericale. Basti pensare alle numerosi leggi che vennero adottate, come reazione a tale ‘riconfessionalizzazione’ dello Stato, come la Legge n. 777 del 1848 (di soppressione di alcuni ordini religiosi) e la Legge n. 1037 del 1850 (che introdusse la c.d. ‘manomorta’, e cioè controlli sui patrimoni immobiliari ecclesiastici).
2) 1855-1861
In questo periodo la tematica ecclesiastico non costituisce una priorità dell’agenda politica. E’ di questi anni, tuttavia, la legge c.d. eversiva (L. 878/1855) e quella sulla libertà della scuola cattolica (Legge Casati sulla pubblica istruzione).
Sono anni in cui si regista un atteggiamento di fiducia nell’avvenire del Paese; il processo di unificazione va avanti e nel 1861 viene proclamato il Regno d’Italia.
3) 1861-1867
Tale periodo è caratterizzato dalla c.d. Questione Romana ed il conflitto tra Stato e Chiesa s’inasprisce. Gli episodi più emblematici di tale situazione sono: il fallito tentativo rivoluzionario a Roma; il tentativo d’invasione dei garibaldini sconfitti a Mentana dalle truppe pontificie e da quelle francesi.
Il problema dell’assetto della proprietà ecclesiastica ritorno al centro dell’attenzione politica.
La legislazione più significativa è la seguente:
> L. n. 764 del 1862 che concerne la modifica delle leggi eversive e loro estensione a tutto il territorio del Regno (per i beni mobili: Istituzione della Cassa Ecclesiastica; per i beni immobili: loro acquisizione al patrimonio dello Stato). Inoltre, fu introdotto il principio della conversione dei patrimoni immobiliari ecclesiastici soppressi.
> L.3036/1866con la quale vennero soppressi degli enti regolari, cioè ordini religiosi e congregazione religiose.
> L. 1848/1867riguardante la soppressione degli enti secolari (cioè degli enti ecclesiastici non facenti parte di un ordine o di una congregazione religiosa, ad eccezione delle parrocchie, ordinariati, canonicati…)
> Altre importanti riforme
> Istituzione del matrimonio civile obbligatorio (Codice Civile del 1865)
> Disposizioni restrittive della capacità civile e politica degli ecclesiastici.
4) 1867-1889
L’Unificazione nazionale si è completata con l’occupazione di Roma da parte delle truppe italiane il 20.9.1870. La Questione Romana rimane ancora aperta: una prima soluzione si profila con la Legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, n. 214 con la quale s’intende assicurare alla Santa Sede degli spazi di autonomia onde assicurare al Pontefice il libero esercizio del suo potere spirituale. Tale legge, dichiarata fondamentale dal Consiglio di Stato nel 1878, non soddisfa pienamente la Santa sede, in quanto legge ‘unilaterale’ e, dunque, sottoposta al rischio dei modifiche e abrogazioni.
Legge importante di tale periodo è il Codice Penale Zanardelli (1889): la disciplina delitti contro la libertà dei culti (artt.140-142), ‘parifica’ la religione cattolica alle altre religioni, sotto il profilo del bene giuridico tutelato (l’interesse religioso).
C) GLI ULTIMI GOVERNI LIBERALI E LE PROSPETTIVE DI UNA CONCILIAZIONE
All’inizio del ‘900 si registra un mutamento di clima: la situazione politico-sociale evolve e scompaiono le tensioni che avevano accompagnato il processo risorgimentale
Fu immediatamente dopo lo scoppio del primo conflitto mondiale (1915-1918) che maturarono le condizioni per un nuovo atteggiamento nei confronti delle questione religiosa. Come sostenuto in dottrina, fu proprio in quel periodo che sembrò realizzabile l’ideale liberale sia a livello politico che legislativo: un separatismo di tipo puro, ‘liberato cioè dalle incrostazioni vecchie e contraddittorie giurisdizionalistiche della politica e legislazione ecclesiastica precedente, più rispettosa dei valori religiosi, conscia dell’importanza che essi rivestono per la stessa coesione ed il progresso della società, garante di tutte le libertà, ivi compresa quella delle istituzioni religiose’. E’ l’idea di Giovanni Giolitti, secondo cui lo Stato e la Chiesa sono due parallele destinate ad non incontrarsi mai (Dalla Torre). Nasce così l’idea che lo Stato, i pubblici poteri, non debbono né avversare né favorire il fenomeno religioso nella sua dimensione associata, organizzata, istituzionale; che tuttavia debbono creare le condizioni giuridiche e non per garantire il diritto di libertà religiosa in tutte le sue dimensioni.
Nuovo atteggiamento, dunque, dello Stato nei confronti della Chiesa Italiana, ma certamente non ancora un modello concordatario. Tale nuovo atteggiamento favorì, comunque, la nascita dei presupposti delle nuove condizioni emergenti:
- Caduta dei vieti preconcetti laicisti ed anticlericali;
- Favore popolare verso il Cattolicesimo, favorito anche dalla testimonianza cristiana di sacerdoti e giovani cattolici uccisi durante la guerra;
- La progressiva democraticizzazione dello Stato con l’introduzione del suffragio universale che 1912 aprì la porte alla partecipazione politica delle masse popolare cui corrispose la caduta del non expedit (cioè il divieto ai cattolici politici d’impegnarsi in politica successivamente alla questione romana) > c.d. conciliazione silenziosa.
- La condizione giuridica della Chiesa in Italia e le varie libertà furono al centro del programma politico del Partito Popolare Italiano di Luigi Sturzo.
I tempi maturarono anche per affrontare la Questione Romana: era necessario garantire alla Santa Sede, una effettiva ed indiscutibile libertà ed indipendenza alla Santa Sede più completa ed efficace di quella contenuta nelle Leggi delle Guarentigie. La Santa Sede, il Movimento Cattolico ed il mondo politico italiano convergevano nella soluzione di un accordo internazionale e della ricostituzione di una minuscola sovranità temporale del Papa. Tale convergenza sembrò concretizzarsi nell’incontro tra mons. Cerretti , in rappresentanza della Santa Sede, e di Vittorio Emanuele Orlando, Presidente del Consiglio, a Parigi in occasione della Conferenza di Pace del maggio-giugno 1919.
D) IL FASCISMO
Il lento ma progressivo processo di ‘normalizzazione’ dei rapporti tra Stato e Chiesa nel quadro del sistema separatista liberale venne bruscamente interrotto a causa della guerra del 1922 e dei mutamenti politico-istituzionali che seguirono, cui fece seguito una spinta per un rinnovo della politica e legislazione ecclesiastica in senso più favorevole alle tradizioni cattoliche del Paese: tra il 1923 ed il 1929 viene progressivamente abbandonato l’atteggiamento separatista e agnostico, quando non decisamente anticlericale, che aveva caratterizzata la politica e la legislazione ecclesiastica precedenti. In tal senso hanno contribuito una serie d’iniziative legislative che prevedevano:
- la reintegrazione delle festività religiose nell’elenco delle festività civili;
- norme sull’esposizione del crocefisso nei luoghi pubblici;
- il riconoscimento giuridico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- la riorganizzazione e ampliamento dell’assistenza spirituale nelle forze armate;
- norme penali e misure di sicurezza pubblica a tutela della religione cattolica, preludio alla normativa del codice penale del 1930 sulla tutela penale del sentimento religioso.
Si giunse così l’11 febbraio 1929 alla stipula dei Patti Lateranensi. Di questo evento giuridico politico possono formularsi due letture:
a) Per l’Autorità Statale Italiana: la chiusura della Questione romana e la normalizzazione dei rapporti con la Chiesa era un obiettivo politico finalizzato ad acquisire il consenso delle masse cattoliche e, dunque, a consolidare il regime.
b) Per la Chiesa: la stipula dei Patti costituì l’unica soluzione per garantirsi la propria libertà in un contesto politico che stava degenerando. I più forti contrasti ci furono sia nel 1938 in ragione della legislazione razziale, sia a proposito delle garanzie da assicurare alle associazione cattoliche.
La politica e la legislazione ecclesiastica del fascismo produsse anche la normativa sulle confessioni di minoranza: legge n. 1159 del 24 giugno 1929 sui culti ammessi, cui segui il r.d. n. 289 del 28 febbraio 1930.
E) LA REPUBBLICA
Il mutamento istituzionale: nascita della Repubblica (1946) e l’entrata in vigore della Costituzione (1948) segna una nuova epoca nelle relazioni tra Stato e Confessioni religiose.
In seno all’Assemblea costituente acceso è il dibattito sulla disciplina costituzionale del fattore religioso, in relazione alla circostanza che la legislazione 1929-1930 in materia ecclesiastica risultava in contrasto con i principi e le norme costituzionali, quali il principio di uguaglianza e quello di laicità.
Il dibattito assunse i termini di tale questione: recepire o meno nell’art. 7 dei Patti Lateranensi, stante l’evidente contrasto tra disposizioni pattizie e costituzionali (cfr. Manuale, Dalla Torre, capitolo primo).
La soluzione è nota: accettazione della formula nel testo con il richiamo ai Patti Lateranensi e relativo impegno a revisionare il testo del 1929, come soluzione alle rilevate ‘antinomie’ tra Concordato e Costituzione.
La Costituzione Italiana approvata manifestava il suo interesse nei confronti del fenomeno religioso:
- Principio della eguale libertà per tutte le Confessioni religiose;
- Principio di indipendenza ed autonomia organizzativa e normativa delle Istituzioni religiose (art. 7, commi 2 e 3; art. 8, commi 2 e 3)
Un più ampio rinnovamento della legislazione ecclesiastica si ebbe solo al termine degli anni ’60, quando al centro del dibattito non solo giuridico, ma anche politico, emerse in modo sempre più pressante il problema della revisione del Concordato.
Il quadro politico e le trasformazioni sociali creano le condizioni generali per dare finalmente attuazione alle opzioni costituzionali in relazione al fatto religioso. Le più importante riforme in materia sono :
a) Riforma della scuola secondaria (1962);
b) Istituzione della scuola materna statale (1968);
c) Riforma ospedaliera (1968);
d) Legge sul divorzio (1970);
e) Legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare (1972);
f) Riforma sul diritto di famiglia (1975);
g) Istituzione dei consultori familiari (1975);
h) Legge sull’aborto (1978);
i) Legge sull’assistenza e la beneficienza (1977);
j) Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (1978);
k) Legge istitutiva della Regioni (Opere Pie).
In tale contesto, si verificarono i seguenti eventi politico-giuridici:
1) Approvazione da parte della Camera dei Deputati di una mozione per la revisione del Concordato;
2) Istituzione da parte del Ministro di Grazie e Giustizia di un’apposita Commissione di studio , presieduta dall’On. Gonella;
3) Conclusione dei lavori della Commissione e presentazione di una relazione al Ministro di G.G.;
4) Approvazione della legge sul divorzio: e fu proprio in seguito a tale normativa che emersero aspre tensioni tra Stato e Chiesa, la Camera votò un odg in cui s’invitava il Governo ‘ a promuovere il relativo negoziato…ritenendo opportuno apportare modifico al Concordato con la S.S.
5) Pronuncia di sentenze d’ncostituzionalità da parte della delle leggi ecclesiastiche in contrasto con le disposizioni della Costituzione, definite dalla dottrina come la terza via di revisione concordataria;
6) Istituzione di una delegazione, presieduta dal Senatore Gonella, con il compito di negoziare con la rappresentanza della Santa Sede modifiche al Concordato.
7) Firma degli Accordi di Villa Madama il 18 febbraio 1984.
Nello stesso periodo in cui si mettono in moto le trattative per la revisione del Concordato (1976) si mette in moto il procedimento per la stipulazione delle Intese di cui al comma 3, dell’art. 8 cost.: la stessa Delegazione italiana che tratta con la Santa Sede è incaricata di trattare con la Tavola Valdese e l’Unione delle Comunità israelitiche: il 21 febbraio 1929 venne firmata la prima Intesa, quella con la Tavola Valdese, cui seguirono quelle con confessioni religiose di minoranza.
Gli anni successivi sino ad oggi, sono marcati piuttosto che dall’intervento del legislatore, che pure non è mancato, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, cui si deve per molti aspetti il maggior apporto nell’innovazione dell’ordinamento anche per ciò che attiene alla materia ecclesiastica.
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18/03/2012
2 LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico risulta molto articolato e complesso. Esso è presidiato da due principi fondamentali: il principio di laicità ed il principio pattizio. Con il primo, quello di laicità, lo Stato, nel riconoscere indipendenza ed autonomia (fonti autonomiche) alle Confessioni religiose (riserva di competenza), attesta la propria incompetenza in materia religiosa, e, dunque, intervenire negli interna corporis; in base al secondo, quello pattizio, lo Stato e le Confessioni religiose, nelle materie e rapporti ritenuti di comune interesse, ricorrono a dei ‘moduli convenzionali’, che tengono conto della specifica identità e autonomia costituzionalmente garantita alle organizzazioni confessionali. Diversa declinazione assumerà il principio pattizio a seconda della Confesssione considerata. Infatti:
1) Con la Chiesa Cattolica i rapporti con lo Stato Italiano sono regolati dai Patti Lateranensi (art. 7, comma 2, cost.);
2) Per le Confessioni acattoliche le relazioni sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8, comma, 3, cost.).
In dottrina si utilizzano vari criteri per classificare le fonti del diritto ecclesiastico: storico, politico-culturale e formale. Approfondiremo, in particolare, quello formale
a) Criterio storico
L’applicazione di tale criterio - che riconduce l’origine e lo sviluppo di una normativa rilevante per la nostra disciplina ad un determinato periodo storico – prende in particolare considerazione la legislazione ecclesiastica del periodo storico-politico-istituzionale, quello che va dall’Unificazione dell’Italia ai nostri giorni. Tre sono le epoche che caratterizzano tale periodo:
1) Epoca liberale (nessuna norma è in vigore);
2) Epoca fascista (numerosi e fondamentali disposizioni):
- L. n. 810/1029 (nella parte relativa al Trattato Lateranense)
- L. n. 847/1929 (legge matrimoniale);
- L. 1159/1929 e r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 (legge sui culti ammessi);
- Codice Civile
- Codice Penale
3) Epoca repubblicana (numerose e fondamentali normative)
b) Criterio politico-culturale
Tale criterio si radica, invece, sul diverso atteggiamento assunto dallo Stato nei confronti del fenomeno religioso, e, dunque, delle relazioni tra sfera politica e religiosa.
Distinguiamo:
1. Filone separatista: che ispira alcune disposizioni risalenti al legislatore liberale e la normativa costituzionale dell’epoca repubblicana;
2. Filone confessionista: individuabile nella residua legislazione di epoca fascista, in particolare, nelle norme del codice penale, oggi peraltro interamente riformulate;
3. Filone regalista-giurisdizionalista (ormai residuale, che tuttora ispira, sia pure in modo attenuato, la legge sui culti ammessi ed il regolamento di esecuzione).
c) Criterio formale
Tale criterio fa riferimento ai profili soggettivi ed oggettivi delle fonti di produzione normativa in materia ecclesiastica.
Distinguiamo:
1) Fonti di provenienza unilaterale statale;
2) Fonti di provenienza bilaterale (o fonti di origine pattizia);
3) Fonti di provenienza unilaterale confessionale (o fonti autonomiche);
4) Fonti di origine giurisprudenziale;
5) Fonti regionali;
6) Fonti internazionali;
7) Fonti comunitarie.
Analizziamo nel dettagli tali fonti:
1) Fonti di provenienza unilaterale statale
Si tratta dell’insieme delle norme prodotte dagli organi titolari nell’ordinamento italiano della potestà normativa. Si ricordano in particolare:
a. Le disposizioni costituzionali: che direttamente o indirettamente disciplinano il fenomeno religioso (artt. 2-3, 7-8, 19-20, 29-31, 32, 33-34);
b. La Legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi ed il relativo regolamento di esecuzione (che si applicano alle confessioni religiose prive di intesa con lo Stato);
c. Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale (che contengono norme relative a fattispecie connesse a diverso titolo con la libertà di coscienza e di religione: destinazione al culto delle chiese e di altri luoghi di culto, giuramento in sede processuale, reati in materia religiosa…);
d. Legge sull’obiezione di coscienza;
e. Legge sulla procreazione medicalmente assistita;
f. Legge elettorale (che contiene i c.d. reati o abusi elettorali di ministri di culto);
g. La legge sulle ONLUS;
h. La legge sulla parità scolastica;
i. La legge sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione;
j. La legge sugli oratori;
2) Fonti di provenienza bilaterale
Sono quelle oggetto di accordi o intese tra lo Stato Italiano e le Confessioni religiose, cui è riservata, in forza dell’art. 7-8 Cost., la disciplina dei relativi rapporti:
a. Legge 27 maggio 1929, n. 810 di ratifica ed esecuzione del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929;
b. Legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Revisione del Concordato;
c. Legge 11 agosto 1984, n. 449 di approvazione dell’Intesa con la Tavola Valdese;
d. Legge 22 novembre 1988, n. 516, di approvazione dell’Intesa con le Chiese cristiane avventiste;
e. Legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell’Intesa con le Assemblee di Dio;
f. Legge 18 marzo 1989, n. 101, di approvazione dell’Intesa con le Comunità ebraiche;
g. Legge 12 aprile 1995, n. 116, di approvazione dell’Intesa con le Chiese evangeliche battiste;
h. Legge 29 novembre 1995, n. 520, di approvazione dell’Intesa con la Chiesa evangelica luterana.
Tali leggi appartengono alla categoria delle c.d. fonti atipiche o rinforzate: si tratta cioè di legge ordinarie del Parlamento, ma la presenza di un previo Accordo o Intesa con la Confessione interessata, aggravando il loro iter di formazione, conferisce loro una forza di resistenza passiva all’abrogazione ‘superiore’ a quella delle fonti ordinarie di pari grado. La modifica di tali leggi, infatti, è subordinata alla previa modifica dell’accordo o intesa, salvo che si proceda unilateralmente da parte dello Stato alla modifica delle disposizioni costituzionali che le prevedono (artt. 7-8 cost.) ricorrendo alla procedura di cui all’art. 138 cost..
Anche qui, tuttavia, occorre fare una distinzione tra le confessioni religiose:
a) Chiesa Cattolica
Norme di derivazione concordataria: si tratta di norme derivanti dalle leggi di ratifica ed esecuzione dei Patti lateranensi (L. n. 810/1929) e da quelle del successivo Accordo di revisione concordataria con la Chiesa Cattolica (L. n. 121/1985).
Esse godono di una particolare stabilità o copertura costituzionale, nel senso che pur essendo state formalmente costituzionalizzate (infatti la loro modifica se attuata di comune accordo non richiede procedimento di revisione costituzionale, art. 7, comma 2, cost.), tuttavia presentano una forza di resistenza passiva all’abrogazione superiore non solo alle leggi ordinarie ma alle stesse norme costituzionali, cui possono quindi derogare, col solo limite del rispetto dei principi supremi dell’ordinamento.
b) Le confessioni acattoliche
Norme di derivazione pattizia: si tratta delle disposizioni contenute nelle leggi di approvazione delle Intese che, però, non godono della copertura costituzionale come quella prevista per le norme di derivazione concordataria sopra indicate, in quanto il comma 3 dell’art. 8 cost., si è limitato a costituzionalizzare il principio pattizio, che attiene al loro procedimento di formazione e non al loro contenuto. Esse dovranno essere conformi al contenuto delle Intese (c.d. leggi a contenuto costituzionalmente vincolato), che ne rappresentano il presupposto di legittimità costituzionale, e pertanto sono destinate a prevalere su tutte le altre leggi ordinarie, ma non potranno derogare a nessuna delle disposizioni costituzionali, alle quali sono integralmente soggette
3) Fonti di origine confessionale
Sono le norme prodotte dagli stessi ordinamenti confessionali.
Quale la loro rilevanza nell’ordinamento interno statale? Trattandosi di norme esterne (es. norme straniere) è lo stesso ordinamento statuale ad attribuire alle medesime efficacia normativa al proprio interno, mediante la previsione di specifiche clausole costituzionali e/o l’applicazione a livello di legislazione ordinaria dei tradizionali criteri di collegamento tra ordinamenti.
a) Le clausole costituzionali (art. 7 e 8 cost.) che riconoscono rilevanza immediata nell’ordinamento interno alle c.d. fonti autonomiche confessionali (art. 7, comma 1, e 8, comma, 2), ossia agli statuti o ordinamenti interni delle confessioni, ed efficacia indiretta alle norme confessionali espressamente richiamate dalla legislazione pattizia, cui è riservata la disciplina tra lo Stato e le Confessioni religiose (art. 7, comma2, e 8, comma 3). E’ bene precisare che le fonti autonomiche sono rilevanti nel senso che le medesime contribuiscono a delimitare la sfera di competenza ratione materie dell’ordinamento statuale, senza peraltro pregiudicare i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 cost.) e non assumono, all’interno dell’ordinamento, natura di fonti del diritto in senso proprio, come tali applicabili direttamente dal giudice statale per la risoluzione di eventuali controversie, come avviene invece per le norme comunitarie, in quando di fronte ad esse e ai rapporti in esse implicati il giudice italiano dovrà limitarsi a dichiarare la propria carenza di giurisdizione (art. 7, comma 2, e 8 comma, 2, cost.)
b) Criteri di collegamento:
Rinvio formale o non recettizio: lo Stato, rinunciando a disciplinare direttamente con proprie norme una determinata materia, attribuisce direttamente efficacia civile al diritto confessionale, così come vige nell’ordinamento di origine e senza assorbirlo al proprio interno. E’ quanto avviene con quelle norme di derivazione concordataria che attribuiscono rilevanza civile ai controlli confessionali sull’amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Con tale criterio lo Stato rinuncia a disciplinare con proprie norme una determinata materia, preferendo attribuire efficacia alle norme confessionali…
Presupposizione. Lo possiamo trovare sia nelle fonti bilaterali sia in quelle unilaterali statali (o regionali): l’ordinamento si limita ad assumere nel contenuto delle proprie norme qualificazioni e situazioni giuridiche concrete che hanno la loro origine e sono concretamente individuate nell’ordinamento confessionale, facendole però oggetto di un’autonoma considerazione normativa (es. ministro di culto, edificio di culto…). Con esso il legislatore statale dispone discrezionalmente di concetti e qualificazioni di origine confessionale per farne oggetto di proprie autonome prescrizioni, che oggi devono però risultare conformi al rispetto del diritto di libertà religiosa, entro la cui tutela s’inscrive l’autonomia e la libertà delle confessioni.
4) Le fonti regionali
L’art. 117, comma 2, lett.c) sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei ‘rapporti tra la Repubblica e le Confessioni religiose’ conformemente agli artt. 7 e 8 cost.. Da tale disposizione deriverebbe che le Regioni non possono legiferare in materie oggetto di disciplina pattizia. Diversamente per materie oggetti di disciplina unilaterale in base al criterio di ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni (art. 117 cost.). Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo riconosce alle Regioni una vera e propria soggettività esterna nei rapporti con altri ordinamenti con espresso riferimento "all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea" nonché di “concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” (art. 117, ult.comma).
Sotto tale profilo, e limitatamente alla Chiesa Cattolica, le clausole di rinvio previste dall’Accordo 1984 prevedono la possibilità che tra i due ordinamenti si possano concludere intese. Si è affermato, tuttavia, che tale disposizione, in forza della copertura costituzionale di cui all’art. 7, comma 2, cost., impedirebbe l’operatività della riforma del titolo V sotto tale peculiare profilo, e quindi la possibilità per le Regioni di legiferare anche in materie oggetto di normativa pattizia.
Nelle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni, segnaliamo per la loro peculiare rilevanza per il diritto ecclesiastico le seguenti: istruzione, formazione, turismo religioso, assistenza, servizi sociali, edifici di culto ecc…, rispetto alle quali l’art. 117, comma 2, lett. m) stabilisce il compito per i medesimi enti locali di assicurare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, tra cui è ricompresa, appunto, la libertà religiosa.
5) Fonti giurisprudenziali
Tra le fonti del diritto ecclesiastico troviamo anche le sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, oltre quelle delle altre Corti Supreme (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato).
Il loro ruolo nell’evoluzione della disciplina del fenomeno religioso è stato, ed è ancora oggi, fondamentale.
Come sarà approfondito nelle prossime lezioni, l’individuazione del principio di laicità e la sua riconducibilità alla categoria dei c.d. ‘principi supremi’ dell’ordinamento costituzionale (dotati di ‘una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale’) sono dovuti alla storica sentenza n. 203 del 1989 della Consulta.
6) Fonti internazionali e comunitarie
Per quanto concerne le fonti internazionali, molte le convenzioni che disciplinano materie rilevanti per il diritto ecclesiastico:
- la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, New York il 10 dicembre 1945;
- il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966;
- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Per le fonti comunitarie è bene precisare che, l’Unione Europea, come previsto dai Trattati istitutivi, non hanno alcuna competenza in materia ecclesiastica: i rapporti con le Confessioni religiose restano nella competenza esclusiva degli Stati membri. Tuttavia, gli organi dell’Unione hanno competenza su materia e settori di attività che potrebbe andare ad incidere sul loro regime giuridico, ponendo problemi di coordinamento e di salvaguardia dei sistemi di relazione tra Stato e Chiese nei singoli ordinamenti giuridici nazionali. Per una panoramica circa le disposizione europee rilevanti per il fatto religioso Vi invito a visitare il seguente link dell’Università degli Studi di Trieste:
20:55 Scritto da: meneziade in Diritto Ecclesiastico | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
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15/03/2012
1 - Nozione di diritto ecclesiastico
1.- Nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico
Il Diritto Ecclesiastico è quel ramo del Diritto Pubblcio costituito dall’insieme delle norme giuridiche che disciplinano il fenomeno religioso nella sua dimensione sociale.
All’inizio del nostro Corso è bene chiarire il concetto di fenomeno religioso.
Con esso s’intende il complesso di atti e fatti che attengono alla dimensione religiosa, o più in generale, spirituale, della persona umana.
Tale peculiare dinamica esperienziale non è investita integralmente dal diritto, se non nei limiti in cui tali atti e fatti si esprimono e manifestano nella realtà sociale.
La dimensione sociale del fenomeno religioso costituisce, infatti, l’oggetto peculiare del Diritto Ecclesiastico.
Le ragioni dell’interesse del diritto in materia sono molteplici e saranno meglio analizzate quando affronteremo il tema del c.d. favor religionis, cioè dell’atteggiamento di favore dell’ordinamento giuridico italiano in materia religiosa.
Per il momento basti riflettere, in generale, sui profili d’interesse del diritto nei confronti di tale dimensione dell’esperienza umana. Innanzitutto, la considerazione della ‘specificità’ del fatto religioso che si traduce in un’adeguata protezione e tutela della sua modalità d’espressione. Poi nella predisposizione di garanzie per impedire che il fatto religioso possa costituire motivo di discriminazione nel godimento dei diritti.
Alla luce di quanto sopra, può dirsi poi che l’esperienza religiosa giuridicamente rilevante è considerata dal Diritto Ecclesiastico sotto vari profili:
a) Individuale (la libertà religiosa del singolo);
b) Collettivo(la libertà religiosa nelle formazioni sociali: dalla famiglia alle comunità religiose);
c) Istituzionale (la libertà religiosa delle istituzioni: Chiese o Confessioni religiose).
2.- I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche
Chiarito, sia pure in via sintetica, la nozione e l’oggetto del Diritto Ecclesiastico, passiamo ora ad analizzarne una della caratteristiche prinicipali, la c.d. ‘trasversalità’..
Con tale espressione si fa riferimento alla peculiare idoneità del Diritto Ecclesiastico di intersecarsi con altri rami del diritto mantenendo, comunque, la sua autonomia scientifica e didattica.
La ragione di tale carattere è legata alla circostanza che la religione nell’ordinamento giuridico italiano – come avremo modo di vedere in seguito – rileva sotto diverse angolature, che, a loro volta, sono oggetto di disciplina di altre branche del diritto, sia pubblico che privato.
Verifichiamo le ragioni della rilevanza di tali discipline per lo studio e l’approfondimento del DE.
Diritto Ecclesiastico e Diritto Costituzionale.
La Costituzione contiene diverse norme che, direttamente o indirettamente fanno riferimento al fatto religioso:
1) art. 2 (il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia
2) come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità);
3) art. 3 (Il divieto di discriminazione fra cittadini per motivi religiosi);
4) artt. 8.1; 19 (La libertà religiosa istituzionale, individuale e collettiva);
5) art. 20 (Il divieto di discriminazione per istituzioni ed associazioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione e di culto);
6) artt. 7.1; 8.2 (Il diritto delle confessioni religiose di organizzarsi autonomamente;
7) art. 7.2; 8.3 ( La regolamentazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose attraverso la previsione di peculiari procedimenti di produzione normativa).
Oltre quelle concernenti i diritti di libertà fondamentali nelle diverse dimensioni di cui sopra, le tematiche costituzionali – ecclesiasticamente rilevanti – sono, inoltre: le fonti del diritto ed il sistema della giustizia costituzionale, dato il rilevante ruolo assunto dalla Corte Costituzionale nella nostra disciplina.
Diritto Ecclesiastico e Diritto Amministrativo
Il rapporto tra tali discipline è attualmente meno incisivo che rispetto al passato, per le ragioni che avremo modo di analizzare nelle prossime lezioni.
Intanto possiamo dire che alla luce dei principi costituzionali in materia religiosa, le Confessioni religiose godono di uno status di autonomia istituzionale che li rende ‘soggetti esterni all’amministrazione statale’ e, dunque, sottratti a controlli statali. Sotto il profilo soggettivo, ad es.: gli enti ecclesiastici sono sottoposti alla disciplina confessionale di riferimento.
Diritto Ecclesiastico e Diritto Penale
L’esigenza di tutelare anche in via sanzionatoria gli interessi religiosi dei cittadini è espressa dalla previsione normativa di alcune fattispecie penali che puniscono i comportamenti lesivi di tali interessi.
La materia si è di recente sensibilmente modificata, in forza d’interventi sia da parte del legislatore che della giurisprudenza, che si sono resi necessari per adeguare la disciplina penalistica del Codice Rocco del 1930 al contesto normativo introdotto con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana: e cioè ai principi di laicità e di uguaglianza e libertà delle Confessioni religioni e dei cittadini.
I reati oggetto di tale evoluzione normativa legislativa e giurisprudenziale sono i seguenti:
- I delitti contro il sentimento religioso (artt. 403-405 C.P., così come modificate dalla legge n. 85 del 2006);
- Il delitto di vilipendio alla religione dello Stato (art. 402 C.P., dichiarato incostituzionale dalla sent. n. 508/2000 della Corte Costituzionale);
- Il reato di bestemmia (contravvenzione): art. 724 C.P., modificata (sent. n. 440/1995, Corte Cost.,) poi depenalizzata (d.lgs. n. 507/1999).
Recentemente, poi, l’ordinamento italiano si è arricchito di nuove fattispecie penali come quelli introdotti dalle leggi che puniscono gli atti di discriminazione, violenza e provocazione alla violenza per motivi etnici e religiosi, anche nella forma della istigazione:
- - L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 13, come modificata dalla L. 25 giugno 1993, n. 205;
- - L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Diritto Ecclesiastico e Diritto Civile
Molti i concetti ed i modelli giuridici mutuati dal Diritto Civile, nella disciplina unilaterale e bilaterale, del fenomeno religioso:
1) I concetti di capacità giuridica e capacità d’agire;
2) Il concetto di persona giuridica per lo studio degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (es. requisiti e procedure di riconoscimento, regime di pubblicità);
3) Il matrimonio civile (paradigma per valutare la compatibilità con lì ordinamento giuridico italiano con la disciplina matrimoniale confessionale);
4) La proprietà e gli altri diritti reali;
5) I contratti;
6) Le successioni.
Diritto Ecclesiastico e Diritto Internazionale
La rilevanza del Diritto Internazionale nell’ambito della disciplina ecclesiasticistica riguarda i seguenti profili:
A.- La libertà religiosa e di coscienza
Esse, infatti, sono oggetto di numerose convenzioni e trattati internazionali, ratificate dallo Stato Italiano.
Lo studio del Diritto Internazionale fornisce, così, le categorie ed i concetti di trattato, accordo, convenzione ecc, nonché la conoscenza degli strumenti e dei meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno a quello internazionale:
1) La legge di esecuzione;
2) La clausola c.d. di adattamento automatico alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10, comma 1, cost.).
B. La soggettività giuridica internazionale della Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano
1) I Patti Lateranensi (Trattato e Concordato) utilizzano qualificazioni e concetti propri del Diritto Internazionale;
2) Accordo di Revisione del Concordato. Le norme applicabili sono quelle stabilite per la formazione e la stipulazione delle consuetudini e delle regole internazionali e quelle previste in materia dalla Costituzione Italiana (art. 75, comma 2,; 80 e 87, comma 8);
3) Lo Stato Città del Vaticano dove la Santa Sede esercita la propria sovranità, in modo pieno ed esclusivo e con le garanzie formulate, ivi compresa la extraterritorialità riconosciuta ad alcuni immobili sede di organismi della Santa Sede, ma ubicati nel territorio italiano (art. 15, Trattato). Inoltre, la condizione di enclave dello SCV, si riflette giuridicamente nella previsione di una regolamentazione di rapporti molto stretti con l’ordinamento italiano, secondo regole e procedure proprie del Diritto Internazionale. In particolare:
a. Regime di sorveglianza dei confini territoriali (Regime di Piazza San Pietro);
b. Estradizione;
c. Garanzie reali e personali;
d. Trasporti;
e. Allacciamenti a servizi pubblici (acqua, energia elettrica);
f. Commercio;
g. Stazioni ed emittenti radiofoniche;
h. Valuta
Diritto Ecclesiastico e Diritti Confessionali
L’ordinamento giuridico italiano, senza rinunciare alla propria funzione di garante dell’eguaglianza e dei diritti dei cittadini, nel rispetto della libertà di coscienza e religione dei soggetti, riconosce rilevanza alle norme confessionali sia per quanto attiene alla identità organizzativa e strutturale delle confessioni sia, con riguardo a determinate materie, a norme e valori espressi dalle realtà confessionali, se compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento:
1) Diritto canonico: attraverso gli strumenti del rinvio e presupposizione (che meglio analizzeremo nel proseguio delle lezioni) assumono giuridica rilevanza nell’ordinamento italiano norme canoniche riguardati le seguenti principali tematiche:
a. Le persone fisiche (chierici, religiosi);
b. Matrimonio canonico civilmente riconosciuto;
c. Gli enti ecclesiastici;
d. Patrimonio storico-artistico.
2) Diritto delle confessioni cristiane non cattoliche, per la comprensione delle rispettive Intese;
3) Diritto ebraico, per la comprensione dell’Intesa siglata dallo Stato Italiano con l’Unione delle Comunità Ebraiche.
4) Diritto islamico: di rilevanza attuale, in seguito alla presenza di immigrati di religione musulmana;
5) Nuovi movimenti religiosi.
LA QUALIFICAZIONE DELLO STATO IN MATERIA RELIGIOSA
La qualificazione degli Stati in materia religiosa dipende dalla posizione assunta dai medesimi nei confronti del fenomeno religioso.
Nella realtà italiana, nel periodo storico che va dall’Unificazione dell’Italia ai nostri giorni, diverse sono state le modalità di relazione tra Stato e Confessioni religiose.
Prima di inoltrarci nell’analisi dell’esperienza giuridica italiana, è opportuno soffermarsi sulla classificazione di tali sistemi elaborate in materia dalla dottrina, con scopi meramenti didattici:
A) SISTEMI MONISTI (periodo pre-cristiano)
In essi rientrano quelle realtà socio-politiche caratterizzate dal fatto di non conoscere distinzione alcuna tra temporale e spirituale, bensì strutturate secondo una profonda compenetrazione dell’elemento religioso con l’elemento politico.
Tali sistemi si caratterizzano per un’assenza di distinzione tra:
1) Società civile e società religiosa;
2) Legge civile e legge religiosa;
3) Autorità civile e Autorità religiosa;
4) Virtù religiose e virtù civiche;
5) Cittadino e fedele.
In tali contesti, dunque, non si pone alcun problema di doppia appartenenza (alla sfera civile e religiosa): la religione viene, infatti, considerata fattore integrante della società politica, elemento fondamentale nella edificazione della società politica; fattore di coesione sociale e di identità nazionale; indispensabile strumento di costruzione dell’ethos collettivo.
Una prima manifestazione di tali sistemi si ha con i c.d. Stati teocratici.
Per STATO TEOCRATICO s’intende quell’organismo avente al tempo stesso compiti politici e religiosi. Nel contesto di tale sistema si possono poi cogliere esperienze diverse:
a) La IEROCRAZIA (o governo della casta sacerdotale): dove l’elemento religioso e spirituale risulta preponderante su quello politico e sociale, rimanendo quest’ultimo strumentalmente legato a quello. Es.: lo Stato d’Israele dell’A.T. (c.d. politicizzazione della religione)
b) La CHIESA DI STATO: qui, invece, l’elemento politico predomina su quello religioso (l’attività religiosa è cioè parte integrante di quella statale). Es: l’esperienza greca e romana (dove l’imperatore era anche pontifex maximus, cioè soggetto investito di funzioni propriamente religiose (c.d. sacralizzazione della politica).
B) SISTEMI DUALISTI
Il principio dualista nasce e si afferma con l’avvento del Cristianesimo (‘Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio’). Gesù introduce, così, la distinzione e, dunque, la separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa (principio di laicità). Tale principio irrompe nella storia dell’umanità, profilandosi come elemento scardinante dell’antica unità tra la politica e religione, distinguendo tra:
1) Società civile e società religiosa;
2) Legge civile e legge religiosa;
3) Autorità civile e Autorità religiosa;
4) Virtù religiose e virtù civiche;
5) Cittadino e fedele
Contro ogni forma di sacralizzazione della politica ovvero di politicizzazione della religione, il principio dualista cristiano promuove un processo di secolarizzazione della politica, riportando questa nei limiti suoi propri e ponendo nel ‘politico’ un limite invalicabile all’espansione del potere dalle autorità secolari.
Diverse le modalità di realizzazione concreta del principio dualista e sua numerose le difficoltà d’attuazione. Dal cristianesimo ad oggi, distinguiamo le seguenti esperienze:
I.- SISTEMI DUALISTI EMBRIONALI (IV e XIV sec.) caratterizzate da una tornante tendenza ad un ricongiungimento tra politica e religione:
1)CESAROPAPISMO (periodo basso impero romano): orientamento volto a restituire, come era nel mondo precristiano, un primato dell’autorità civile (Cesare) sull’autorità religiosa (Dio);
2)TEORIA DELLA POTESTAS DIRECTA ECCLESIAE IN TEMPORALIBUS (periodo dell’età medioevale con la riforma gregoriana e dopo la vittoria del Papato sull’impero nella ‘Lotta per le Investiture’: primato di ‘Cesare su Dio’.
3)TEORIA DELLA POTESTAS INDIRECTA ECCLESIAE IN TEMPORALIBUS (epoca dalla Controriforma-al Vaticano II): primato dell’autorità ecclesiastica su quella politica solo in alcune materie: cioè sulle res mixtae aventi cioè al tempo stesso una valenza spirituale e religiosa, come ad esempio il matrimonio dei battezzati.
II.- SISTEMA GIURISDIZIONALISTA CONFESSIONISTA (nato in contrapposizione, da parte statale, alla teoria n.3) proprio delle Monarchie Assolute (secc. XVII-XVIII). Si evidenzia un duplice orientamento degli Sati nella politica eccleisastica propria di tali sistemi:
a) Tutela del cattolicesimo: assunto come religione ufficiale dello Stato, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti e privilegi alla Chiesa;
b) Sottoposizione della Chiesa e delle Istituzioni Ecclesiastiche a pesanti controlli e condizionamenti (onde ‘fare dell’altare..uno strumento d’appoggio e consolidamento del trono).
III.- SISTEMA SEPARATISTA INTEGRALE (sec. XIX e XX sec.), tipica espressione della dottrina liberale: tendente alla riconduzione del fenomeno religioso a fatto privato, senza alcuna rilevanza pubblica.
IV.- SISTEMA GIURISDIZIONALISTA AGNOSTICO E SEPARATISTA (sec. XIX e XX sec.). Di tale sistema fecero esperienza tutti gli Stati liberali nel secolo scorso e gli Stati marxsisti nel nostro: in esso si manifesta un regime di pesanti controlli e condizionamenti nei confronti di tutte le organizzazioni religiose, ma soprattutto della Chiesa cattolica, partendo però - a differenza dal giurisdizionalismo delle grandi monarchie cattoliche nell’età dell’assolutismo – dall’agnosticismo dello Stato o addirittura dall’ateismo e dall’anticlericalismo. Tali sistemi sono tendenzialmente caratterizzati dalla negazione stessa del dualismo, non solo come dualismo di autorità e società (politica/religione), ma addirittura come dualismo di leggi (civili/religiose). Non si ammette altra legge che quella dello Stato: non solo il diritto canonico, ma anche la legge naturale e la stessa legge morale non trovano riconoscimento. Dunque: radicale negazione del principio dualista e, così, una radicale politicizzazione del reale ed una sorta di sacralizzazione del potere politico. La naturale reazione della Chiesa e le aspre controversie che in tale periodo hanno caratterizzato i rapporti con gli stati saranno la logica conseguenza di una siffatta visione dei rapporti tra politica e religione.
7) SISTEMA CONCORDATARIO o di collaborazione tra le due Autorità: sistema opposto (proposto) dalla chiesa ai sistemi c.d. separatisti, nella convinzione solo mediante il riconoscimento reciproco delle diverse Autorità.
20:54 Scritto da: meneziade in Diritto Ecclesiastico | Link permanente | Commenti (1) | Segnala
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